Costituzione Europea - Europa a 25 stati membri

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  1. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa  
  2. Dichiarazioni da allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa e atto finale  
  3. Protocolli e allegati I e II allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa  



Dichiarazioni da allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa e atto finale

A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE
1. Dichiarazione relativa all'articolo I-6
La Conferenza constata che l'articolo I-6 rispecchia la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado.
2. Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2
La Conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la Conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a tale convenzione.
3. Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28
La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di ministro degli affari esteri dell'Unione dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.
4. Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio
La Conferenza dichiara che il Consiglio europeo dovrebbe avviare la preparazione della decisione europea che stabilisce le modalità di attuazione della decisione europea del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione europea del Consiglio europeo che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato figura qui di seguito.
Progetto di decisione europea del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio.
ARTICOLO 1
1. 1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.
2. 2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le fo rmazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

ARTICOLO 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".
La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante del ministro degli affari esteri dell'Unione.
La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.
ARTICOLO 3
Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.
ARTICOLO 4
Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.
5. Dichiarazione relativa all'articolo I-25
La Conferenza dichiara che la decisione europea relativa all'attuazione dell'articolo I-25 sarà adottata dal Consiglio il giorno dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il progetto di decisione figura qui di seguito.
Progetto di decisione europea del Consiglio relativa all'attuazione dell'articolo I-25
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
.(1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito nel trattato di Nizza e illustrato all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione allegato alla Costituzione, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2009 - al sistema di voto previsto all'articolo I-25 della Costituzione, che si applicherà a decorrere dal 1º novembre 2009.
.(2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata.
.(3) Si reputa opportuno mantenere in vigore la presente decisione per il tempo necessario ad assicurare una transizione fluida al nuovo sistema di voto previsto dalla Costituzione,

DECIDE:
ARTICOLO 1

Se un numero di membri del Consiglio che rappresenta
a) almeno i tre quarti della popolazione, o
b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,
necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell'articolo I-25, paragrafo 1, primo comma o paragrafo 2, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
ARTICOLO 2
Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.
ARTICOLO 3
A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.
ARTICOLO 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2009. Resta in vigore almeno fino al 2014. Successivamente il Consiglio può adottare una decisione europea che la abroga.
6. Dichiarazione relativa all'articolo I-26
La Conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.
La Conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inc lusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.
7. Dichiarazione relativa all'articolo I-27
La Conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni della Costituzione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo I-27 paragrafo 1, tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.
8. Dichiarazione relativa all'articolo I-36
La Conferenza prende atto dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di regolamenti europei delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.
9. Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329
Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni degli articoli I-43 e III-329 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.
10. Dichiarazione relativa all'articolo I-51
La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo I-51 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo.
11. Dichiarazione relativa all'articolo I-57
L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.
12. Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali
La Conferenza prende atto delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, riportate qui di seguito.
SPIEGAZIONI RELATIVE
ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 521) e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.
PREAMBOLO
I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
TITOLO I
DIGNITÀ
ARTICOLO 1 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Spiegazione
La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignità uma na nel preambolo: "Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;". Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell’Unione.
Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.
ARTICOLO 2 1
Diritto alla vita
1. 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Spiegazione
.1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:
."1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge..."
.2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato:
."La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato." A tale disposizione si ispira l’articolo 2, paragrafo 2, della Carta 2 .
2. 3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta 1 corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta 3, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni "negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella Carta:

1
Articolo II-62 della Costituzione. 2 Articolo II-62, paragrafo 2 della Costituzione. 3 Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:
"La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.";
b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
"Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...".
ARTICOLO 3 1
Diritto all’integrità della persona
1. 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Spiegazione
1. 1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70 e 78-80 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale all’integrità della persona è parte integrante del diritto dell’Unione e comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del ricevente.
2. 2. I principi enunciati nell'articolo 3 della Carta 1 figurano già nella convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n. 168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Non autorizza né proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle.
3. 3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera g)).

ARTICOLO 4 1
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Spiegazione
Il diritto di cui all’articolo 41 corrisponde a quello garantito dall’articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica: "Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.". Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta 2, ha significato e portata identici.
ARTICOLO 5 3
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
1
Articolo II-64 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
3
Articolo II-65 della Costituzione.
1. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
2. 3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Spiegazione
1. Il diritto di cui all’articolo 5 1, paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso tenore, della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta 2. Ne consegue che:
nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1;
nel paragrafo 2, le nozioni di "lavoro forzato o obbligatorio" devono essere interpretate alla luce delle definizioni "negative" contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita:
"Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:
a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
1
Articolo II-65 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o
il benessere della comunità;
d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.".
2. Il paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione clandestina o lo sfruttamento sessuale. L’allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale: "Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli". Il capitolo VI della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che è stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina: "Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri.". Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203/2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire.
TITOLO II

LIBERTÀ
ARTICOLO 6 1
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Spiegazione
I diritti di cui all’articolo 6 1 corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta 2, hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel quadro dell'articolo 5, che recita:
"1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
1
Articolo II-66 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo ave rlo commesso;
d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all’autorità competente;
e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
1. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
2. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.
3. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
4. 5. Ogni persona vit tima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione."

I diritti di cui all’articolo 6 1 devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le ggi e leggi quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli [III-171, III-172 e III-174] della Costituzione, segnatamente per la definizione di disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazio ni e delle sanzioni e di taluni aspetti del diritto processuale.
ARTICOLO 7 2
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazio ni.
Spiegazione
I diritti di cui all'articolo 7 2 corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine "comunicazioni" è stato sostituito a "corrispondenza".
Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 1, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8, che recita:
"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.".
ARTICOLO 8 2
Protezione dei dati di carattere personale
1. 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Spiegazione
Questo articolo è stato fondato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.95), nonché sull'articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. L'articolo 286 del trattato CE è ora sostituito dall'articolo I-51 della Costituzione. Ci si riferisce inoltre al regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazio ne di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001). La direttiva e il regolamento succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali.
ARTICOLO 9 1
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Spiegazione
Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: "A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.". La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le le gislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda.
ARTICOLO 10 1
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione
Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta 1, ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il paragrafo 2 dell'articolo 9, che recita: "La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.".
Il diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all’evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.
ARTICOLO 11 2
Libertà di espressione e d'informazione
1. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Spiegazione
1. L'articolo 11 1 corrisponde all'articolo 10 della CEDU, che recita:
"1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.".
In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta 2, questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto andare oltre quelle previste al paragrafo 2 dell’articolo 10, salve restando le restrizioni che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU.
1
Articolo II-71 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
2. Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del paragrafo 1 in relazione alla libertà dei media. Si basa segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare nella causa C-288/89 (sentenza del 25 luglio 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Racc. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE, ed ora alla Costituzione, nonché sulla direttiva 89/552/CE del Consiglio (cfr. in particolare 17° considerando).
ARTICOLO 12 1
Libertà di riunione e di associazione
1. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

Spiegazione
1. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della CEDU, che recita:
"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L’esercizio di questi dir itti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.".
Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12 1 hanno lo stesso significato di quella della CEDU, ma la loro portata è più estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi il livello europeo. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta 2, le limitazioni di questo diritto non possono pertanto andare oltre quelle considerate come legittime ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11 della CEDU.
2. Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
1
Articolo II-72 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
3. Il paragrafo 2 di quest'articolo corrisponde all'articolo I-46, paragrafo 4 della Costituzione.
ARTICOLO 13 1
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Spiegazione
Questo diritto è dedotto in primo luogo dalle libertà di pensiero e di espressione. Si esercita nel rispetto dell'articolo 1 2 e può essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall'articolo 10 della CEDU.
ARTICOLO 14 3
Diritto all'istruzione
1. 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

Articolo II-73 della Costituzione.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Spiegazione
1. Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita: "Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.".
È stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione professionale e continua (cfr. punto 15 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo 10 della Carta sociale) e aggiungere il principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest’ultimo principio implica soltanto che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilità di accedere a un istituto che pratica la gratuità. Esso non impone che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione, o una formazione professionale e continua, in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune forme specifiche di istruzione possano essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a concedere una compensazione finanziaria. Poiché la Carta si applica all'Unione, ciò significa che, nel quadro delle sue politiche in materia di formazione, l'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria, ma ciò non crea beninteso nuove competenze. Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in relazione alle disposizioni dell’articolo 24 1 .
2. 2. La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è garantita come uno degli aspetti della libertà d'impresa, ma è limitata dal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo le modalità definite dalle legislazioni nazionali.

ARTICOLO 15 1
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Spiegazione
La libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 di questo articolo 15 1, è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727; dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986, pag. 2897, punto 8).
Questo paragrafo si ispira inoltre all'articolo 1, paragrafo 2 della Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione .
Il paragrafo 2 riprende le tre libertà garantite dagli articoli I-4 e III-133, III-137 e III-144 della Costituzione, ossia libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Il paragrafo 3 è stato basato sull'articolo 137, paragrafo 3, quarto trattino del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-210, paragrafo 1, lettera g) della Costituzione, e sull'articolo 19, punto 4 della Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto l'articolo 52, paragrafo 2 della Carta 1. La questione dell’ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli equipaggi di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione è disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO 16 2
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Spiegazione
Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto 14, e del 27 settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la libertà contrattuale (cfr., tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykøbing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna c/Commissione, causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo [3, paragrafo 2] della Costituzione che riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta 1 .
ARTICOLO 17 2
Diritto di proprietà
1. 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e ne i modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. 2. La proprietà intellettuale è protetta.

Spiegazione
Questo articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.".
Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. È stato sancito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13 dicembre 1979, Racc. 1979, pag. 3727). La stesura è stata attualizzata ma, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 1, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste da quest'ultima.
La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale.
ARTICOLO 18 1 Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
Spiegazione
Il testo dell'articolo è stato basato sull'articolo 63 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-266 della Costituzione, che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati. Occorre far riferimento alle disposizioni del protocollo relativo al Regno Unito e all’Irlanda nonché di quello sulla Danimarca, allegati [al trattato di Amsterdam] alla Costituzione, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il protocollo sull’asilo allegato alla Costituzione.
ARTICOLO 19 2
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. 1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Spiegazione
Il paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell'articolo 4 del protocollo
n. 4 della CEDU per quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso è volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le persone aventi la nazionalità di un determinato Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto relativo ai diritti civili e politici).
Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della CEDU (cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc. 1996 VI.2206, e Soering, sentenza del 7 luglio 1989).
TITOLO III
UGUAGLIANZA
ARTICOLO 20 1
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Spiegazione
Questo articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è stato sancito dalla Corte, in una sentenza, come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza del 13 novembre 1984, Racke, causa 283/83, Racc. 1984, pag. 3791, sentenza del 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc. 1997, pag. I-1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737).
ARTICOLO 21 2
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
1
Articolo II-80 della Costituzione.
2
Articolo II-81 della Costituzione.
2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Spiegazione
Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-124 della Costituzione, e all'articolo 14 della CEDU, nonché all'articolo 11 della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della CEDU, si applica in conformità dello stesso.
Non v’è contraddizione né incompatibilità fra il paragrafo 1 e l’articolo III-124 della Costituzione, che ha campo d’applicazione e finalità diversi: detto articolo conferisce all’Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione di cui l’articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione può regolamentare gli interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze dell'Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 21 1 , invece, non conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori d’intervento degli Stati membri
o nei rapporti fra privati né sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell’Unione stessi nell’esercizio delle competenze confe rite ai sensi di altri articoli delle parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell’Unione. Il paragrafo 1 non altera quindi l’ampiezza delle facoltà conferite a norma dell’articolo III-124 né l’interpretazione data a tale articolo.
Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo I-4, paragrafo 2 della Costituzione e va applicato in conformità di tale articolo.
ARTICOLO 22 1
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Spiegazione
Questo articolo è stato fondato sull’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e sull’articolo 151, paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo I3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all’Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione.
ARTICOLO 23 2
Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Spiegazione
Il primo comma di questo articolo è stato basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dagli articoli I-3 e III-116 della Costituzione che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità tra uomini e donne, e sull'articolo 141, paragrafo 1 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 1 della Costituzione. Esso si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
Si basa anche sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 3 della Costituzione, e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l’articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 2 1, questo secondo comma non modifica l’articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione.
ARTICOLO 24 1 Diritti del bambino
1. 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Spiegazione
Questo articolo si basa sulla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri, e in particolare, sugli articoli 3, 9, 12 e 13 di detta convenzione.
Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell’ambito della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la normativa dell’Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, per cui la competenza è conferita dall’articolo III-269 della Costituzione, può comprendere tra l’altro i diritti di visita che consentono ai figli di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.
ARTICOLO 25 1 Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Spiegazione
Questo articolo è ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione alla vita sociale e culturale comprende ovviamente la partecipazione alla vita politica.
ARTICOLO 26 2
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Spiegazione
Il principio contenuto in questo articolo si basa sull'articolo 15 della Carta sociale europea e si ispira inoltre al punto 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
TITOLO IV
SOLIDARIETÀ
ARTICOLO 27 1
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Spiegazione
Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (articolo 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo è consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori), nella Comunità europea 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/23/CEE (trasferimenti di imprese) e 94/45/CE (comitato aziendale europeo).
ARTICOLO 28 1 Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Spiegazione
Questo articolo si basa sull'articolo 6 della Carta sociale europea nonché sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti da 12 a 14). Il diritto di azione collettiva è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito dall'articolo 11 della CEDU. Per quanto riguarda i livelli appropriati ai quali può essere effettuata la negoziazione collettiva, si vedano le spiegazioni fornite per l'articolo precedente. Le modalità e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio lo sciopero, sono disciplinate dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano essere condotte parallelamente in vari Stati membri.
ARTICOLO 29 2
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Spiegazione
Questo articolo si basa sull'articolo 1, paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
ARTICOLO 30 1 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Spiegazione
Questo articolo si ispira all'articolo 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 80/987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.
ARTICOLO 31 2
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Spiegazione
1. 1. Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'articolo 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché, per quanto riguarda il diritto alla dignità sul lavoro, all'articolo 26 della Carta sociale riveduta. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione.
2. 2. Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

ARTICOLO 32 1
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Spiegazione
Questo articolo si basa sulla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonché sull'articolo 7 della Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
ARTICOLO 33 1
Vita familiare e vita professionale
1. 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Spiegazione
Il paragrafo 1 dell'articolo 33 1 si basa sull'articolo 16 della Carta sociale europea. Il paragrafo 2 è ispirato alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. È basato altresì sull'articolo 8 (protezione della maternità) della Carta sociale europea ed è ispirato all'articolo 27 (diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il termine "maternità" copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.
ARTICOLO 34 2
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione
Il principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34 1 è basato sugli articoli 137 e 140 del trattato CE, ora sostituiti dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione, nonché sull'articolo 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si avvale dei poteri ad essa conferiti dall'articolo dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione. Il riferimento ai servizi sociali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine "maternità" deve essere inteso come nell'articolo precedente.
Il paragrafo 2 è basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonché sul punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal regolamento 1408/71 e dal regolamento 1612/68.
Il paragrafo 3 è ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta nonché al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fo ndamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo III210 della Costituzione.
ARTICOLO 35 1 Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Spiegazione
I principi enunciati in questo articolo si basano sull'articolo 152 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-278 della Costituzione, nonché sugli articoli 11e 13 della Carta sociale europea. La seconda frase dell’articolo riproduce il paragrafo 1 dell’articolo III-278.
ARTICOLO 36 2
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Spiegazione
Questo articolo è perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione.
ARTICOLO 37 1
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Spiegazione
I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, che sono stati ora sostituiti dagli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione.
Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali.
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
Spiegazione
Il principio contenuto in questo articolo è stato basato sull'articolo 153 del trattato CE, ora sostituito

dall'articolo III-235 della Costituzione.
Spiegazione
L'articolo 39 1 si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta 2. In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 1 corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2 dell'articolo 39 1 riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.
ARTICOLO 40 3
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Spiegazione
Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 2, esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle parti I e III della Costituzione.
1
Articolo II-99 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
3
Articolo II-100 della Costituzione.
ARTICOLO 41 1 Diritto ad una buona amministrazione
1. 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.
2. 2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
1. 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
2. 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Spiegazione
L'articolo 41 1 è basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunità di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban, Racc. 1992, I-2253, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio 1999, T-231/97, New Europe Consulting e altri, (Racc. II -2403). Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90, TU München, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'articolo 253 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo I-38, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-398 della Costituzione per l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
Il paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo III-431 della Costituzione. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo III-129 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 2, questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dalla parte III della Costituzione.
Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, è garantito all'articolo 47 della presente Carta 3 .
1
Articolo II-101 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
3
Articolo II-107 della Costituzione.
ARTICOLO 42 1 Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall'articolo 255 del trattato CE, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della Costituzione). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta 2, il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione.
ARTICOLO 43 3
Mediatore europeo
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell’Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
1
Articolo II-102 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
3
Articolo II-103 della Costituzione.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 1 della Carta, esso si esercita alle cond izioni previste nei due articoli menzionati.
ARTICOLO 44 2
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 1, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.
ARTICOLO 45 3
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
1 Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
2
Articolo II-104 della Costituzione.
3
Articolo II-105 della Costituzione.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Spiegazione
Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast - Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 1, esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella parte III della Costituzione.
Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III-265 a III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall’esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.
ARTICOLO 46 2
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Spiegazione
Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-127. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 1, esso si esercita alle condizioni previste in detti articoli.
TITOLO VI
GIUSTIZIA
ARTICOLO 47 2
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Spiegazione
Il primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU:
"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.".
Tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela è più estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione (Johnston, causa 222/84, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicano il diritto dell'Unione. L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non era inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilità per i ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema di controllo giurisdizionale dell’Unione, comprese le norme in materia di ricevibilità che ha confermato pur modificandole sotto taluni aspetti (cfr. articoli da III-353 a III-381 della Costituzione, in particolare articolo III-365, paragrafo 4). L'articolo 47 1 si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorché questi attuano il diritto dell'Unione e ciò vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione.
Il secondo comma corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU che recita:
"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.".
Nel diritto dell'Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. È una delle conseguenze del fatto che l'Unione è una comunità di diritto come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologis te "Les Verts" contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986, pag. 1339). Tuttavia, fatta eccezione per l'ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell'Unione.
Riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo (sentenza CDH del 9.10.1979, Airey, Serie A, Volume 32, 11). Esiste inoltre un sistema di assistenza legale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
ARTICOLO 48 1 Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Spiegazione
L'articolo 48 1 corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che recita:
"2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non

sia stata legalmente accertata.
2. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame
dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.".
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3 1, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.
ARTICOLO 49 2
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto interna zionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione

o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo II-109 della Costituzione.
Spiegazione
Questo articolo riprende la regola classica della irretroattività delle leggi e delle pene in materia penale. Vi è stata aggiunta la regola della retroattività della legge penale più mite, esistente in vari Stati membri e che figura nell'articolo15 del Patto relativo ai diritti civili e politici.
L'articolo 7 della CEDU è redatto come segue:
"1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.".
Si è semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine "civili"; la soppressione non implica nessun cambiamento del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanità. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3 1, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.
Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità.
ARTICOLO 50 1 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Spiegazione
L'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU recita:
"1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
1. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
2. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.".

La regola "ne bis in idem" si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio 1966, Gutmann c/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una causa recente, la sentenza del Tribunale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commissione, Racc. 1999 II-931). Va precisato che la regola che vieta il cumulo si riferisce al cumulo di due sanzioni della stessa natura, nella fattispecie penali.
Articolo II-110 della Costituzione.
Ai sensi dell'articolo 50 1, la regola "ne bis in idem" non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza della Corte di giustizia, dell'11 febbraio 2003, causa C-187/01 Gözütok (non ancora pubblicata), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni, molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola "ne bis in idem" sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1 2, sulle limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall'articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU.
1
Articolo II-110 della Costituzione. 2 Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
ARTICOLO 51 1
Ambito di applicazione
1. 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.
2. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Spiegazione
L'articolo 51 1 è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa disposizione è stata formulata fedelmente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine "istituzioni" è consacrato nella parte I della Costituzione. L'espressione "organi e agenzie" è abit ualmente utilizzata per designare tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'articolo I-50 o I-51 della Costituzione).
Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc. 1997, pag. I-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: "Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie…" (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente questa regola, quale sancita nella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione.
Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la Carta non può avere l’effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati all'Unione dalle altre parti della Costituzione. Lo scopo è quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che l’Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell’Unione producono effetti solo nell’ambito delle competenze determinate dalle parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni dell’Unione può essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze.
Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non può avere l’effetto di estendere l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione stabilite nelle altre parti della Costituzione. Si tratta di un principio già affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto dell’Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo tale principio va da sé che l’incorporazione della Carta nella Costituzione non può essere intesa come un’estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati "attuazione del diritto dell’Unione" (ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata).
ARTICOLO 52 1
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti.
3. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e agenzie dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. 7. Le spiegazioni elaborate per orientare l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali sono debitamente prese in considerazione dai giudici dell'Unione e degli Stati membri.

Spiegazione
L'articolo 52 1 mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e a definire norme per la loro interpretazione. Il paragrafo 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia: "… secondo una giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti" (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generali riconosciuti dall'Unione comprende sia gli obiettivi citati nell'articolo I-2 della Costituzione sia altri interessi tutelati da disposizioni specifiche della Costituzione come l'articolo I5, paragrafo 1 e gli articoli III-133, paragrafo 3, III-154, III-436.
Il paragrafo 2 fa riferimento a diritti che erano già espressamente garantiti nel trattato che istituisce la Comunità europea e sono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano in altre parti della Costituzione (segnatamente, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicabili al diritto dell'Unione su cui si fondano e che sono ora fissati nelle parti I e III della Costituzione. La Carta non modifica il sistema dei diritti accordati dal trattato CE e ora ripresi nelle parti I e III della Costituzione.
Il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che è quindi applicabile anche ai diritti contemplati in questo paragrafo, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima frase del paragrafo è intesa a consentire all'Unione di garantire una protezione più ampia. La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU.
La Carta lascia impregiudicata la possibilità degli Stati membri di ricorrere all’articolo 15 della CEDU, che permette di derogare ai diritti sanciti dalla convenzione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando agiscono nell’ambito della difesa in caso di guerra o nell’ambito del mantenimento dell’ordine pubblico, conformemente alle responsabilità loro riconosciute all’articolo I-5, paragrafo 1 e agli articoli III-131 e III-262 della Costituzione.
In appresso è riportato l’elenco dei diritti che, in questa fase e senza che ciò escluda l’evoluzione del diritto, della legislazione e dei trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della CEDU ai sensi del presente paragrafo. Non sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU.
1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’articolo 2 1 corrisponde all’articolo 2 della CEDU l’articolo 4 2 corrisponde all’articolo 3 della CEDU l’articolo 5 3, paragrafi 1 e 2 corrisponde all’articolo 4 della CEDU l’articolo 6 4 corrisponde all’articolo 5 della CEDU l’articolo 7 5 corrisponde all’articolo 8 della CEDU l’articolo 10 6, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 9 della CEDU
l'articolo 11 7 corrisponde all'articolo 10 della CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto dell'Unione può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU
 l’articolo 17 8 corrisponde all’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU
Articolo II-62 della Costituzione. Articolo II-64 della Costituzione. Articolo II-65 della Costituzione. Articolo II-66 della Costituzione. Articolo II-67 della Costituzione. Articolo II-70 della Costituzione. Articolo II-71 della Costituzione. Articolo II-77 della Costituzione.
 l’articolo 19 1, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 4 del protocollo n. 4
l’articolo 19 1, paragrafo 2 corrisponde all’articolo 3 della CEDU nell’interpretazione datagli dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
 l’articolo 48 2 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU
l’articolo 49 3, paragrafo 1 (eccettuata l’ultima frase) e paragrafo 2 corrisponde all’articolo 7 della CEDU.
2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ma la cui portata è più ampia:
l'articolo 9 4 copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale
l’articolo 12 5, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 11 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso al livello dell’Unione europea
Articolo II-79 della Costituzione. Articolo II-108 della Costituzione. Articolo II-109 della Costituzione. Articolo II-69 della Costituzione. Articolo II-72 della Costituzione.
l’articolo 14 1, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso all’accesso alla formazione professionale e continua
l’articolo 14 1, paragrafo 3 corrisponde all’articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU relativamente ai diritti dei genitori
l’articolo 47 2, paragrafi 2 e 3 corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1 della CEDU, ma la limitazione alle controversie su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non si applica al diritto dell’Unione e alla sua attuazione
l’articolo 50 3 corrisponde all’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello dell’Unione europea tra le giurisdizioni degli Stati membri
infine, nell’ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i cittadini dell’Unione europea non possono essere considerati stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Pertanto, le limitazioni previste dall’articolo 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non sono loro applicabili in questo contesto.
Articolo II-74 della Costituzione.
La regola d’interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è stata basata sulla formulazione dell’articolo
6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea (cfr. la formulazione dell'articolo I-9, paragrafo 3
della Costituzione) e tiene nel debito conto l’approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito
dalla Corte di giustizia (ad es., sentenza del 13 dicembre 1979, causa C-44/79 Hauer, Racc. 1979,
pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc. 1982, pag. 1575). Secondo
tale regola, piuttosto che in un’impostazione rigid a basata sul "minimo comun denominatore", i
diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato
livello di tutela che sia consono al diritto dell’Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali
comuni.

Il paragrafo 5 chiarisce la distinzione fra "diritti" e "principi" sancita nella Carta. In base a tale distinzione, i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51, paragrafo 1 1). Ai principi può essere data attuazio ne tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità degli Stati membri. Ciò è in linea sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. in particolare la giurisprudenza sul "principio di precauzione" di cui all’articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE (sostituito dall'articolo III-233 della Costituzione): sentenza del TPG dell’11 settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer c. Consiglio, con numerosi rinvii ai precedenti giurisprudenziali e una serie di sentenze sull’articolo 33 (ex 39) in merito ai principi della normativa agricola, ad es.: sentenza della Corte di giustizia, causa C-265/85 Van den Berg, Racc. 1987, pag. 1155: analisi del principio della stabilizzazione del mercato e delle aspettative ragionevoli), sia con l’approccio ai "principi" negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25, 26 e 37 2. In alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 e 34 3 .
1
Articolo II-111 della Costituzione. 2 Articoli II-85, II-86 e II-97 della Costituzione. 3 Articoli II-83, II-93 e II-94 della Costituzione.
Il paragrafo 6 fa riferimento ai diversi articoli della Carta che, nell’ottica della sussidiarietà, rimandano alle legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO 53 1
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Spiegazione
Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d’applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU.
ARTICOLO 54 1 Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
Spiegazione
Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita:
"Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.".
13. Dichiarazione relativa all'articolo III-116
La Conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.
14. Dichiarazione relativa agli articoli III-136 e III-267
La Conferenza considera che, qualora un progetto di legge o legge quadro europea fondata sull'articolo III-267, paragrafo 2 leda aspetti fondamentali del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo III-136, paragrafo 2, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.
15. Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322
La Conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esaur iente delle decisioni europee che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva.
16. Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c)
La Conferenza constata che l'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania.
17. Dichiarazione relativa all'articolo III-184
Riguardo all'articolo III-184, la Conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per realizzare tali obiettivi.
La Conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita, considerate il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri.
La Conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.
In tale contesto, la Conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.
L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente alla Costituzione e al patto di stabilità e crescita.
Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.
La Conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi favorevoli, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contrib uti degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilità e crescita.
18. Dichiarazione relativa all'articolo III-213
La Conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo III-213 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.
La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni della Costituzione che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale.
19. Dichiarazione relativa all'articolo III-220
La Conferenza ritiene che il riferimento alle regioni insulari contenuto nell'articolo III-220 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.
20. Dichiarazione relativa all'articolo III-243
La Conferenza constata che le disposizioni dell'articolo III-243 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini "misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione" sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado.
21. Dichiarazione relativa all'articolo III-248
La Conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri.
22. Dichiarazione relativa all'articolo III-256
La Conferenza ritiene che l'articolo III-256 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo III-131.
23. Dichiarazione relativa all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma
La Conferenza ritiene che la legge europea di cui all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma debba tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali.
24. Dichiarazione relativa all'articolo III-296
La Conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.
25. Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
La Conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3, 4 e 5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.
26. Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4
L'articolo III-402, paragrafo 4 prevede che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto siano prorogati fino all'adozione di detta legge.
La Conferenza dichiara che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata entro il 2006, laddove l'atto di adesione del 16 aprile 2003 prevede un periodo di assegnazione graduale degli stanziamenti ai nuovi Stati membri che si conclude nel 2006, a partire dal 2007 l'assegnazione dei fondi sarà stabilita in base ai medesimi criteri applicati a tutti gli Stati membri.
27. Dichiarazione relativa all'articolo III-419
La Conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo III¬422, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.
28. Dichiarazione relativa all'articolo IV-440, paragrafo 7
Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo IV-440, paragrafo 7, adotterà una decisione europea riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo IV-440, paragrafo 2 e dell'articolo III-424, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.
29. Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2
La Conferenza ritiene che la possibilità di rendere disponibili traduzioni ufficiali del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa nelle lingue di cui all'articolo IV-448, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo I-3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la Conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.
La Conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dall'articolo IV-448, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma di detto trattato, la lingua o le lingue in cui esso sarà tradotto.
30. Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
La Conferenza prende atto che, se al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, i quattro quinti degli Stati membri hanno ratificato detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.
B. DICHIARAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ALLEGATI ALLA COSTITUZIONE
Dichiarazioni sul protocollo
relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia
e del Regno di Svezia

31. Dichiarazione relativa alle isole Åland
La Conferenza riconosce che il regime applicabile alle isole Åland, di cui all'articolo IV-440, paragrafo 5, è stabilito tenuto conto dello statuto speciale di cui tali isole godono in base al diritto internazionale.
A tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono state riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
32. Dichiarazione relativa alla popolazione Sami
Visti gli articoli 60 e 61 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, la Conferenza riconosce gli obblighi e gli impegni della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale.
La Conferenza prende atto che la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami e considera che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami.
A tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono state riprese nel titolo V, sezione 6 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Dichiarazioni sul protocollo
relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

33. Dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro
LA CONFERENZA,
Rammentando che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro;
Tenendo conto delle disposizioni relative alle zone di sovranità figuranti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso "il trattato istitutivo") e gli scambi di note connessi del 16 agosto 1960;
Prendendo atto dello scambio di note tra il governo del Regno Unito e il governo della Repubblica di Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, e dell'allegata dichiarazione del governo del Regno Unito, secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità, e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro;
Prendendo atto inoltre delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui all'allegato F del summenzionato trattato;
Prendendo atto parimenti dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, nonché del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale;
Confermando che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione non dovrebbe pregiudicare i diritti e obblighi delle parti contraenti del trattato istitutivo;
Riconoscendo pertanto la necessità di applicare alle zone di sovranità talune disposizioni della Costituzione e degli atti dell'Unione e di prevedere un regime specifico per quanto riguarda l'attuazione di tali disposizioni nelle zone di sovranità,
Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
34. Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro
La Commissione conferma la sua posizione secondo cui le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alle zone di sovranità a norma della parte seconda, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca comprendono:
a) il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;
b) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nella misura richiesta dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) allo scopo di finanziare misure di sviluppo rurale nelle zone di sovranità nell'ambito della sezione Garanzia del FEAOG.
35. Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania
LA CONFERENZA,
Dichiarando la volontà dell'Unione di continuare a fornire ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione da parte della Lituania anche dopo la sua adesione all'Unione fino al 2006 e oltre e rilevando che la Lituania, tenendo presente questo segno di solidarietà dell'Unione, si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'unità 2 entro il 2009;
Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori RBMK da 1500 MW, risalenti ai tempi dell'ex Unione Sovietica, è un'operazione senza precedenti e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese e che detta disattivazione continuerà oltre le attuali prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999;
Rilevando l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'ulteriore assistenza dell'Unione al fine di affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina;
Rilevando che la Lituania presterà la debita attenzione alle esigenze delle regioni che risentono maggiormente della chiusura della centrale nucleare di Ignalina nell'utilizzare l'assistenza dell'Unione;
Dichiarando che sono considerate compatibili con il mercato interno talune misure che saranno sostenute attraverso aiuti pubblici, quali la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e l'ammodernamento della capacità di produzione convenzionale di energia elettrica necessaria per sostituire i due reattori della centrale nucleare di Ignalina dopo la chiusura,
Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo IV, del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
36. Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa
LA CONFERENZA,
Considerando la particolare situazione della regione di Kaliningrad della Federazione russa nel contesto dell'allargamento dell'Unione;
Riconoscendo gli obblighi e gli impegni della Lituania rispetto all'acquis relativo alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
Rilevando, in particolare, che la Lituania deve applicare e attuare pienamente l'acquis dell'Unione concernente l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, nonché l'acquis dell'Unione relativo al modello uniforme per i visti, al più tardi a decorrere dall'adesione;
Riconoscendo che il transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa attraverso il territorio dell'Unione è una questione concernente l'intera Unione e dovrebbe essere trattata in quanto tale e non deve comportare conseguenze negative per la Lituania;
Considerando la decisione che sarà adottata dal Consiglio per eliminare i controlli alle frontiere interne una volta verificato che sono state soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine;
Determinata ad assistere la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena partecipazione allo spazio Schengen senza frontiere interne quanto prima,
Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo V del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
37. Dichiarazione relativa all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
LA CONFERENZA,
Prendendo atto dell'impegno della Slovacchia di chiudere alla fine del 2006 e del 2008, rispettivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 e dichiarando la volontà dell'Unione di continuare a fornire aiuti finanziari fino al 2006 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Slovacchia;
Rilevando l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'assistenza continua dell'Unione,
Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo IX del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
38. Dichiarazione relativa a Cipro
LA CONFERENZA,
Ribadendo il suo impegno a favore di una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il suo fermo sostegno agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario generale delle Nazioni Unite;
Considerando che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora raggiunta;
Considerando che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell'applicazione dell'acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
Considerando che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro, tale sospensione sarà revocata;
Considerando che l'Unione è pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione conformemente ai principi che sono alla base dell'Unione;
Considerando che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato, e le zone in cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro;
Desiderando che l'adesione di Cipro all'Unione sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la pace e la riconciliazione civili;
Considerando pertanto che nulla nella parte seconda, titolo X del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca osta all'adozione di misure finalizzate a tale scopo;
Considerando che siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis, alle condizioni stabilite in detto protocollo, in nessun'altra parte della Repubblica di Cipro,
Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo X del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Re pubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
39. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca
La Conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non le sono applicabili.
La Conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della Conferenza relativa agli articoli I-43 e III-329, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma degli articoli I-43 e III-329 avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.
40. Dichiarazione concernente il protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione
La posizione comune che assumeranno gli Stati membri nelle Conferenze di adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo e la ponderazione dei voti nel Consiglio europeo e nel Consiglio sarà la seguente.
1. Qualora l'adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione avvenga prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo I-20, paragrafo 2 , la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo nella legislatura 2004-2009 sarà conforme alla tabella seguente per un'Unione a 27 Stati membri.
STATI MEMBRI SEGGI AL PARLAMENTO EUROPEO
Germania 99
Regno Unito 78
Francia 78
Italia 78
Spagna 54
Polonia 54
Romania 35
Paesi Bassi 27
Grecia 24
Repubblica ceca 24
Belgio 24
Ungheria 24
Portogallo 24
Svezia 19
Bulgaria 18
Austria 18
Slovacchia 14
Danimarca 14
Finlandia 14
Irlanda 13
Lituania 13
Lettonia 9
Slovenia 7
Estonia 6
Cipro 6
Lussemburgo 6
Malta 5
TOTALE 785

Pertanto il trattato di adesione all'Unione prevederà che, in deroga all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo possa temporaneamente essere superiore a 750 durante il resto della legislatura 2004-2009.
1. 2. Nell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, la ponderazione dei voti della Romania e della Bulgaria nel Consiglio europeo e nel Consiglio sarà fissata rispettivamente a 14 e 10.
2. 3. In occasione di ciascuna adesione, la soglia di cui al protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione sarà calcolata conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo medesimo.

41. Dichiarazione concernente l'Italia
La Conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:
"LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;
RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;
RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;
CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;
RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;
RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.".
DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
42. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo I-55
Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione europea di cui all'articolo I-55, paragrafo 4 dopo che una revisione della legge europea di cui all'articolo I-54, paragrafo 3 avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa nei confronti del bilancio dell'Unione.
43. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV-440
Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione europea ai sensi dell'articolo IV-440, paragrafo 7, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione, sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei Paesi Bassi.
44. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania,
dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia

La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto.
45. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Il trattato che adotta la Costituzione si applica a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati.
46. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini"
Con riguardo al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31dicembre1982, relativa alla definizione del termine "cittadini", ad esclusione del riferimento ai "cittadini dei territori britannici dipendenti", che deve intendersi fatto ai "cittadini dei territori britannici d'oltremare".
47. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine "cittadini"
La Spagna constata che, conformemente all’articolo I-10 della Costituzione, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Spagna prende parimenti atto del fatto che, nella situazione attuale dell’integrazione europea rispecchiata dalla Costituzione, soltanto i cittadini degli Stati membri godono dei diritti specifici della cittadinanza europea, salvo se diversamente previsto espressamente dal diritto dell’Unione. A questo proposito la Spagna sottolinea infine che, ai sensi degli articoli I-20 e I-46 della Costituzione, il Parlamento europeo rappresenta attualmente i cittadini dell’Unione.
48. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo
Il Regno Unito rileva che l'articolo I-20 e altre disposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.
49. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali
Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono, relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare nazionale o camere del Parlamento nazionale.
50. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Ungheria
sull'ortografia della denominazione della moneta unica nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione europea cui si fa riferimento nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa che recano le banconote e le monete metalliche, la Lettonia e l'Ungheria dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone e ungherese del testo del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone e ungherese.