Costituzione Europea - Europa a 25 stati membri

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  1. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa  
  2. Dichiarazioni da allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa e atto finale  
  3. Protocolli e allegati I e II allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa  



Protocolli e allegati I e II allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

A. PROTOCOLLI
ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

1. PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA
RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,
DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi europei e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO I COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI
ARTICOLO 1
I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso mome nto in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
I progetti di atti legislativi europei indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.
Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo europeo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Ba nca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo europeo.
I progetti di atti legislativi europei presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.
I progetti di atti legislativi europei presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.
I progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.
ARTICOLO 3
I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.
ARTICOLO 4
Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo europeo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo europeo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo europeo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.
ARTICOLO 5
Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi europei, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.
Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo IV-444, paragrafo 1 o 2 della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione europea.
ARTICOLO 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annua ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
ARTICOLO 8
Quando il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.
ARTICOLO 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.
ARTICOLO 10
Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
2. PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;
DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo I-11 della Costituzione e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi;
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-11 della Costituzione.
ARTICOLO 2
Prima di proporre un atto legislativo europeo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.
Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo europeo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, dirette all'adozione di un atto legislativo europeo.
ARTICOLO 4
La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.
Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.
Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.
Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.
I progetti di atti legislativi europei sono motivati con riguardo al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi europei tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali
o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.
ARTICOLO 6
Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragio ni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.
ARTICOLO 7
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di questi parlamenti.
Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo europeo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo europeo presentato sulla base dell'articolo III-264 della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo europeo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo III-365 della Costituzione da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.
In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi europei per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.
ARTICOLO 9
La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.
3. PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea previsto all'articolo III-381 della Costituzione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
ARTICOLO 1
La Corte di giustizia dell’Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alla Costituzione, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e al presente statuto.
TITOLO I
STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
ARTICOLO 2
Prima di assumere le proprie funzioni, ogni giudice deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo.
ARTICOLO 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono esercitare alcuna attività professionale rimunerata o no, salvo deroga concessa a titolo eccezionale mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.
ARTICOLO 5
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
ARTICOLO 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
ARTICOLO 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
ARTICOLO 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
ARTICOLO 9
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternamente tredici e dodici giudici.
ARTICOLO 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 11
La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questo.
ARTICOLO 12
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
ARTICOLO 13
La legge europea può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.
ARTICOLO 15
La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
ARTICOLO 16
La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici e altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo III-335, paragrafo 2, dell'articolo III-347, secondo comma, dell'articolo III-349 o dell'articolo III-385, paragrafo 6 della Costituzione.
Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.
ARTICOLO 17 La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
I giudici e gli avvocati generali no n possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.
In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.
Una parte no n può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.
TITOLO III
PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
ARTICOLO 19
Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa. L'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedur a.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
ARTICOLO 20
La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione i cui atti sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, o delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.
Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.
ARTICOLO 21
La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento oppure, nell'ipotesi contemplata dall'articolo III-367 della Costituzione, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale il procedimento può essere ripreso, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
ARTICOLO 23
Nei casi contemplati dall'articolo III-369 della Costituzione, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione hanno il diritto di presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte.
La decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza EFTA prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. Il presente comma non si applica alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione del trattato CEEA.
Quando un accordo relativo a un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più paesi terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata ai paesi terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte.
ARTICOLO 24
La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
ARTICOLO 25

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.
ARTICOLO 26
Alle condizioni determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.
ARTICOLO 27
La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
ARTICOLO 28
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.
La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
ARTICOLO 30
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giurame nti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.
ARTICOLO 31
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.
Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

ARTICOLO 33

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
ARTICOLO 34
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
ARTICOLO 35
Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.
ARTICOLO 36
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
Sezione 2
Disposizioni relative alla fiscalità
ARTICOLO 22
Gli atti di cui al punto II.2 dell'allegato VIII 1 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle condizioni previste in tale allegato, ad eccezione dei riferimenti ai punti 9 e 18.b.
Sezione 3
Disposizioni relative al cotone
ARTICOLO 23
1. La presente sezione concerne il cotone, non cardato né pettinato, della sottovoce 520 100

della nomenclatura combinata.

ARTICOLO 38
La Corte di giustizia delibera sulle spese.
ARTICOLO 39
Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo III-379, paragrafo 1 della Costituzione e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo III-379, paragrafo 2 della Costituzione, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo III-401, quarto comma della Costituzione o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni fissate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.
Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona, se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia proposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione,
o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.
Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza EFTA prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
ARTICOLO 41
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.
Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
ARTICOLO 43
In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.
ARTICOLO 44
La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.
Il procedimento di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
ARTICOLO 46
Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo III-365 della Costituzione. Si applica l'articolo III-367, secondo comma della Costituzione.
Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca Centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.
ARTICOLO 47

L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.
Gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
ARTICOLO 48
Il Tribunale è composto di venticinque giudici.
ARTICOLO 49
I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.
I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
ARTICOLO 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.
ARTICOLO 51
In deroga alla norma di cui all'articolo III-358, paragrafo 1 della Costituzione, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli III-365 e III-367 della Costituzione proposti da uno Stato membro:
a) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
comma della Costituzione;
di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo III-315 della Costituzione;
di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo I-37, paragrafo 2 della Costituzione;
b) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo III¬420, paragrafo 1 della Costituzione.
Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.
ARTICOLO 52
Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.
In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.
ARTICOLO 54
Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questi li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.
Quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte. Allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi proposti a norma dell'articolo III-365 della Costituzione o dell'articolo 146 del trattato CEEA, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto. In tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.
Quando uno Stato membro e un'istituzione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.
ARTICOLO 55
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti, come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
ARTICOLO 56
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i suoi agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
ARTICOLO 57
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli III-379, paragrafo 1 o 2 o dell’articolo III-401, quarto comma della Costituzione oppure ai sensi dell’articolo 157 o dell’articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma.
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.
L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
ARTICOLO 59
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
ARTICOLO 60
L'impugnazione non ha effetto sospensivo, fatto salvo l'articolo III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o l'articolo 157 del trattato CEEA.
In deroga all'articolo III-380 della Costituzione, le decisioni del Tribunale che annullano una legge europea o un regolamento europeo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia della legge europea o del regolamento europeo annullati o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
ARTICOLO 61
Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando un'impugna zione proposta da uno Stato membro o da una istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.
Nei casi di cui all'articolo III-358, paragrafi 2 e 3 della Costituzione, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 63
I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.
Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.
Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico sono applicabili. In deroga agli articoli III-355 e III-356 della Costituzione, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.
ARTICOLO 65
1. 1. In deroga all'articolo IV-437 della Costituzione, restano in vigore tutte le modifiche del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato CEEA, che sono state adottate tra la firma e l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
2. 2. Al fine di integrarle nell'articolato del presente statuto, le modifiche di cui al paragrafo 1 sono oggetto di codificazione ufficiale tramite una legge europea del Consiglio, adottata su richiesta della Corte di giustizia. All'entrata in vigore di tale legge europea di codificazione, il presente articolo è abrogato.

4. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui agli articoli I-30 e III-187, paragrafo 2 della Costituzione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
CAPO I
SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
ARTICOLO 1
Sistema europeo di banche centrali
1. 1. Conformemente all'articolo I-30, paragrafo 1 della Costituzione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.
2. 2. Il Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.

ARTICOLO 2 Obiettivi
Conformemente all'articolo I-30, paragrafo 2 e all'articolo III-185, paragrafo 1 della Costituzione, l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, il Sistema sostiene le politiche economiche generali dell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima definiti nell'articolo I-3 della Costituzione. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo III-177 della Costituzione.
ARTICOLO 3
Compiti
1. Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 2 della Costituzione, i compiti fondamentali assolti tramite il Sistema europeo di banche centrali sono:
a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
1. 2. Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 3 della Costituzione, il paragrafo 1, lettera c) del presente articolo non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.
2. 3. Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 5 della Costituzione, il Sistema europeo di banche centrali contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

ARTICOLO 4
Funzioni consultive
Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale europea viene consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rie ntri nelle sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;
ARTICOLO 5
Raccolta di informazioni statistiche
1. 1. Al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
2. 2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui al paragrafo 1.
3. 3. La Banca centrale europea contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle prassi relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni.
4. 4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di segnalazione, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

1. 1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea decide come il Sistema europeo di banche centrali debba essere rappresentato.
2. 2. La Banca centrale europea e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.
3. 3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'articolo III-196 della Costituzione.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
ARTICOLO 7
Indipendenza
Conformemente all'articolo III-188 della Costituzione, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dal presente statuto, né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
ARTICOLO 8
Principio generale
Il Sistema europeo di banche centrali è governato dagli organi decisionali della Banca centrale europea.
1. 1. La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3, della Costituzione, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2. 2. La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano assolti o mediante le attività proprie, secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 14.
3. 3. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

ARTICOLO 10
Il consiglio direttivo
1. 1. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.
2. 2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo sia superiore a 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti ed esercitati a rotazione come di seguito indicato:

a) a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori sono suddivisi in due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota detenuta dallo Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote detenute nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i coefficienti di ponderazione, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo dai rimanenti. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici;
b) a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono suddivisi in tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui alla lettera a). Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari all’intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto;
d) al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l’articolo 29, paragrafo 2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità del quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo;
e) ogniqualvolta il prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3 oppure il numero dei governatori aumenti, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui al presente comma;
f) deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il Consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente comma e può decidere di differire l’avvio del sistema di rotazione fino alla data in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.
Il diritto di voto deve essere esercitato di persona. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all’articolo 12, paragrafo 3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, con o senza diritto di voto, ai sensi del paragrafo 3 e dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum.
1. 3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è pari a zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.
2. 4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
3. 5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

1. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, primo comma della Costituzione, il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri.
I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o meno, salvo il caso in cui il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.
2. 2. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2 della Costituzione, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
1. 3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la Banca centrale europea e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.
2. 4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.
3. 5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nel regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
4. 6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della Banca centrale europea.
5. 7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità del paragrafo 2.

ARTICOLO 12
Responsabilità degli organi decisionali
1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali dalla Costituzione e dal presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse di riferimento e all'approvvigionamento di riserve nel Sistema europeo di banche centrali e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.
Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo gli indirizzi e le decisioni stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando il consiglio direttivo decide in tal senso.
Nella misura ritenuta possibile ed opportuna, fatto salvo il disposto del presente articolo, la Banca centrale europea si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del Sistema europeo di banche centrali.
1. 2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.
2. 3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della Banca centrale europea e dei suoi organi decisionali.
3. 4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.
4. 5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 13 Il presidente
1. 1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della Banca centrale europea.
2. 2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la Banca centrale europea all'esterno.

1. 1. Conformemente all'articolo III-189 della Costituzione, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con il presente statuto.
2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.
Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere deferita alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo per violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti entro un termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.
2. 3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del Sistema europeo di banche centrali e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osserva nza degli indirizzi e delle istruzioni della Banca centrale europea, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.
3. 4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto, a meno che il consiglio direttivo non decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che dette funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del Sistema europeo di banche centrali. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del Sistema europeo di banche centrali.

ARTICOLO 15
Obblighi di rendiconto
1. 1. La Banca centrale europea compila e pubblica rapporti sulle attività del Sistema europeo di banche centrali almeno ogni tre mesi.
2. 2. Un rendiconto finanziario consolidato del Sistema europeo di banche centrali viene pubblicato ogni settimana.
3. 3. Conformemente all'articolo III-383, paragrafo 3 della Costituzione, la Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulle attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.
4. 4. Il rapporto e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati.

Conformemente all'articolo III-186, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
La Banca centrale europea rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
CAPO IV
FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
ARTICOLO 17
Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
Al fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attività, compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e di assolvere i propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:
a) operare sui mercati finanziari, sia comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) sia con operazioni pronti contro termine, sia prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi;
b) effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
2. La Banca centrale europea stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.
1. 1. Fatto salvo l'articolo 2, la Banca centrale europea, nel perseguimento degli obiettivi di politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la Banca centrale europea ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
2. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

ARTICOLO 20
Altri strumenti di controllo monetario
Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.
Se tali metodi impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.
1. 1. Conformemente all'articolo III-181 della Costituzione, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali nazionali, alle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, alle autorità regionali, locali o altre autorità pubbliche, ad altri organismi di diritto pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri. L'acquisto diretto presso di essi di strumenti di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali è altresì vietato.
2. 2. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono operare in qualità di agenti finanziari per gli organismi di cui al paragrafo 1.
3. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'approvvigionamento di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

ARTICOLO 22
Sistemi di compensazione e di pagamento
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la Banca centrale europea può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono:
a) stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
b) acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti;
c) detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
d) effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluse le operazioni di credito attive e passive.
ARTICOLO 24
Altre operazioni
In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.
ARTICOLO 25 Vigilanza prudenziale
1. 1. La Banca centrale europea può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione relativi alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.
2. 2. Conformemente alle leggi europee adottate ai sensi dell'articolo III–185, paragrafo 6 della Costituzione, la Banca centrale europea può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 26 Conti finanziari
1. 1. L'esercizio finanziario della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali ha inizio il primo giorno del mese di gennaio e finisce l'ultimo giorno del mese di dicembre.
2. 2. Il bilancio annuale della Banca centrale europea è redatto dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. Il bilancio annuale è approvato dal consiglio direttivo ed è in seguito pubblicato.
3. 3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige una situazione patrimoniale consolidata del Sistema europeo di banche centrali, in cui figurano le attività e le passività delle banche centrali nazionali facenti parte del Sistema europeo di banche centrali.
4. 4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendicontazione riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali.

1. 1. La contabilità della Banca centrale europea e delle banche centrali naziona li viene verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo ed approvata dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.
2. 2. Le disposizioni dell'articolo III-384 della Costituzione si applicano soltanto a un esame dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea.

ARTICOLO 28
Capitale della Banca centrale europea
1. 1. Il capitale della Banca centrale europea è di 5 miliardi di euro. Il capitale può essere aumentato dal consiglio direttivo, con una decisione europea adottata alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
2. 2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della Banca centrale europea. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.
3. 3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
4. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, le quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.
5. 5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

ARTICOLO 29
Schema di sottoscrizione di capitale
1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:
50 % della quota della popolazione dello Stato membro di appartenenza sul totale della popolazione dell’Unione nel penultimo anno antecedente l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali;
50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell’Unione, nei cinque anni antecedenti il penultimo anno prima dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali.
Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.
1. 2. I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente articolo sono forniti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
2. 3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo al paragrafo 1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
3. 4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 30
Trasferimento alla Banca centrale europea di attività di riserva in valuta
1. 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla Banca centrale europea vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute degli Stati membri, euro, posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo, fino ad un ammontare equivalente a 50 miliardi di euro. Il consiglio direttivo decide la quota che la Banca centrale europea chiede di versare. La Banca centrale europea ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.
2. 2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale della Banca centrale europea sottoscritto.
3. 3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della Banca centrale europea un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.
4. 4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dal paragrafo 1 possono essere effettuate dalla Banca centrale europea conformemente al paragrafo 2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
5. 5. La Banca centrale europea può detenere e gestire posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo e provvedere alla messa in comune di tali attività.
6. 6. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 31
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali
1. 1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 23.
2. 2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, eccedenti un limite da stabilire nel quadro del paragrafo 3, sono soggette all'approvazione della Banca centrale europea al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e di cambio dell'Unione.
3. 3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

ARTICOLO 32
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali
1. 1. Il reddito maturato dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. 2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dalle attività detenute in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Queste attività sono accantonate dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.
3. 3. Se, dopo l'inizio della terza fase il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione del paragrafo 2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga al paragrafo 2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.
4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.
Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote o, in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria effettuate per conto del Sistema europeo di banche centrali. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata. Questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.
4. 5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della Banca centrale europea, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2.
5. 6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla Banca centrale europea conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.
6. 7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 33
Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della Banca centrale europea
1. 1. Il profitto netto della Banca centrale europea è trasferito nell'ordine seguente:
2. 2. Qualora la Banca centrale europea subisca una perdita, essa può essere coperta dal fondo di riserva generale della Banca centrale europea e, se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 34
Atti giuridici
1. Conformemente all'articolo III-190 della Costituzione, la Banca centrale europea adotta:
a) i regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 del presente statuto e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo 41;
c) raccomandazioni e pareri.
1. 2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni europee, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
2. 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41, la Banca centrale europea ha il potere di comminare alle imprese ammende e penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.

ARTICOLO 35
Controllo giudiziario e materie connesse
1. 1. Gli atti o le omissioni della Banca centrale europea sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione. La Banca centrale europea può avviare un'azione giudiziaria nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione.
2. 2. Controversie tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. 3. La Banca centrale europea è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo III-431 della Costituzione. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
4. 4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Banca centrale europea o per suo conto.
5. 5. La decisione della Banca centrale europea di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal consiglio direttivo.
6. 6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto. La Banca centrale europea, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi deriva nti dalla Costituzione e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla Banca centrale europea, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 36
Personale
1. 1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea.
2. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la Banca centrale europea e i propri dipendenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

ARTICOLO 37

Segreto professionale
1. 1. I membri degli organi decisionali e il personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
2. 2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga l'obbligo di riservatezza sono soggette al rispetto di tale obbligo.

ARTICOLO 38
Poteri di firma
La Banca centrale europea è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del comitato esecutivo oppure dalla firma di due membri del personale della Banca centrale europea che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
CAPO VIII
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTAZIONE COMPLEMENTARE
ARTICOLO 40
Procedura semplificata di modifica
1. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 del presente statuto possono essere modificati con una legge europea:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
1. 2. L'articolo 10, paragrafo 2 può essere modificato da una decisione europea del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
2. 3. Una raccomandazione presentata dalla Banca centrale europea ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo.

ARTICOLO 41
Regolamentazione complementare
Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che prevedono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 del presente statuto. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
ARTICOLO 42
Disposizioni generali
1. 1. La deroga di cui all'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: articoli 3 e 6, articolo 9, paragrafo 2, articolo 12, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 3, articoli 16, 18, 19, 20, 22 e 23, articolo 26, paragrafo 2, articoli 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 50.
2. 2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.
3. 3. Conformemente all'articolo III-197, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, all'articolo 3, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 19 del presente statuto, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. 4. All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 e 32, all'articolo 33, paragrafo 2 e all'articolo 50, per "banche centrali nazionali" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
5. 5. All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 33, paragrafo 1, per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
6. 6. All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 30, paragrafo 2, per "capitale sottoscritto" si intende il capitale della Banca centrale europea sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

ARTICOLO 43
Compiti transitori della Banca centrale europea
La Banca centrale europea assume i compiti svolti in precedenza dall’Istituto monetario europeo, di cui all'articolo III-199, paragrafo 2 della Costituzione, che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.
La Banca centrale europea fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo III-198 della Costituzione.
ARTICOLO 44 Consiglio generale della Banca centrale europea
1. 1. Fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. 2. Il consiglio generale è composto dal presidente e dal vicepresidente della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
3. 3. Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46.

ARTICOLO 45 Funzionamento del consiglio generale
1. 1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della Banca centrale europea.
2. 2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
3. 3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.
4. 4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il consiglio generale adotta il suo regolamento interno.
5. 5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla Banca centrale europea.

1. 1. Il consiglio generale:
a) svolge i compiti previsti all'articolo 43;
b) partecipa alle funzioni consultive di cui all'articolo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1.

2. Il consiglio generale concorre:
a) alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
b) alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di cui all'articolo 15;
c) alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26, come previsto

all'articolo 26, paragrafo 4; d) all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29, come previsto all'articolo 29, paragrafo 4; e) alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea di cui all'articolo 36.
2. 3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione.
3. 4. Il consiglio generale è informato dal presidente della Banca centrale europea in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

ARTICOLO 47
Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea
Conformemente all'articolo 29, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea. In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale non decida, a una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.
Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della Banca centrale europea
1. 1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versa la quota del capitale della Banca centrale europea da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30, paragrafo 1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla Banca centrale europea conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.
2. 2. Oltre al versamento da effettuare conformemente al paragrafo 1, la banca centrale nazionale interessata contribuisce alle riserve della Banca centrale europea, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della Banca centrale europea, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.
3. 3. Nel momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali, il capitale sottoscritto della Banca centrale europea e l'ammontare massimo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla Banca centrale europea sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi vigenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali entranti interessate e quella attribuita alle banche centrali nazionali già facenti parte del Sistema europeo di banche centrali. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

ARTICOLO 49
Deroga all'articolo 32
1. 1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta modifiche significative nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l'avvio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio successivo.
2. 2. Il paragrafo 1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'avvio della terza fase.

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio conformemente all'articolo III-198, paragrafo 3, della Costituzione, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate nelle valute degli Stati membri con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
ARTICOLO 51
Applicabilità delle disposizioni transitorie
Gli articoli da 42 a 47 si applicano se degli Stati membri sono oggetto di una deroga e fintantoché esistono Stati membri con tale deroga.
5. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la "Banca", è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.
ARTICOLO 2 I compiti della Banca sono definiti dall'articolo III- 394 della Costituzione.
ARTICOLO 3 Conformemente all'articolo III- 393 della Costituzione, i membri della Banca sono gli Stati membri.
1. Il capitale della Banca è di 163 653 737 000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
1. 1. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.
2. 2. Il consiglio dei governatori, deliberando all'una nimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.
3. 3. La quota di capitale sottoscritto non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.

ARTICOLO 5
1. 1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.
2. 2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.
3. 3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.
La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.
ARTICOLO 7
1. 1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.
2. Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi del mercato dell'Unione.
Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.
2. 3. Inoltre, il consiglio dei governatori:

a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2,
b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,
c) esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,
f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite, g) approva il regolamento interno della Banca,
h) esercita gli altri poteri conferiti dal presente statuto.
4. Il consiglio dei governatori può adottare, deliberando all'unanimità, nell'ambito della Costituzione e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.
ARTICOLO 8
1. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto.
La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.
2. 2. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.

1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.
Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con la Costituzione ed il presente statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.
Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione sottopone al consiglio dei governatori una relazione e la pubblica dopo l'approvazione.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventisei amministratori e di sedici sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
due sostituti designati dalla Repubblica francese; due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
un sostituto designato dalla Commissione.
Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualità di membri e tre in qualità di sostituti.
Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.
Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio di amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.
3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiararlo dimissionario d'ufficio.
La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio di amministrazione.
2. 4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.
3. 5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione. Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

ARTICOLO 10
1. 1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.
2. 2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese da almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo, che rappresentino almeno il 50% del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11
.1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.
.Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo.
2. 2. Su proposta del consiglio di amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.
.3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
.Esso prepara le decisioni del consiglio di amministrazione, segnatamente per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie. Assicura l'esecuzione di tali decisioni.
3. 4. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza, adotta i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.
4. 5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.
5. 6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extragiudiziaria.
6. 7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si tiene conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.
7. 8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

ARTICOLO 12
1. 1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca.
2. 2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca sono state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
3. 3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.
4. 4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.

ARTICOLO 13
La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
ARTICOLO 14
1. 1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.
2. 2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, oppure d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 7.
ARTICOLO 16
.1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo III-394 della Costituzione, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempre che non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
.Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione, la Banca, può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.
2. 2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.
.3. Quando un credito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà realizzato l'investimento, oppure a garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore.
.Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.
3. 4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo III-394 della Costituzione.
4. 5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca

L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.
A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.
Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.
6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
1. 1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca, nonché le commissioni e gli altri oneri, sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e sono calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 22.
2. 2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio d'interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo III-167 della Costituzione.

ARTICOLO 18
Nelle operazioni di finanziamento, la Banca osserva i principi seguenti.
1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione.
Può accordare o garantire prestiti soltanto:
a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri investimenti, e
2. Non acquisisce partecipazioni in imprese né assume responsabilità nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.
Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.
2. 3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.
3. 4. La Banca e gli Stati membri non impongono condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
4. 5. La Banca può subordinare la concessione di crediti all'organizzazione di aggiudicazioni internazionali.
5. 6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione.
6. 7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.

1. 1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.
2. Quando le domande sono inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento. Quando sono inoltrate per il tramite dello Stato, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Gli Stati membri interessati e la Commissione esprimono il loro parere entro un termine di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l'investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni.
2. 3. Il consiglio di amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento sottopostegli dal comitato direttivo.
3. 4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare aquelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, sottopone la corrispondente proposta al consiglio di amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, sottopone al consiglio di amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
4. 5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio di amministrazione può accordare il finanziamento o la garanzia in questione soltanto deliberando all'unanimità.
5. 6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio di amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto deliberando all'unanimità e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
6. 7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio di amministrazione non può accordare il finanziamento in questione.
7. 8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 20
1. 1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
2. 2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.

Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.
1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediatamente necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;
c) può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.
1. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.
2. 3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agisce di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.

ARTICOLO 22
1. È costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio di amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, esso va alimentato mediante:
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),
sempre che tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva sono collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere alle finalità del fondo.
ARTICOLO 23
1. 1. La Banca è sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo III-394 della Costituzione, e avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto. La Banca evita per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.
2. 2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso dello Stato membro interessato.
3. 3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.
4. 4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti da attuare sul loro territorio.

ARTICOLO 24
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti contratti, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Tale decisione non libera lo Stato membro né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
ARTICOLO 25
1. 1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività sono sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. 2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Esso vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.

1. 1. In ognuno degli Stati membri la Banca gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
2. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o esproprio.

ARTICOLO 27
1. 1. Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura di arbitrato.
2. 2. La Banca elegge domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio.
3. 3. I beni e gli averi della Banca possono essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

ARTICOLO 28
1. 1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di is tituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
2. 2. Il consiglio dei governatori stabilisce, deliberando all'unanimità, lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1, definendone in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.
3. 3. La Banca può partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi citati al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.
Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale ad essi applicabile.
4. 5. La Corte di giustizia dell'Unione europea dirime, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo III-365 della Costituzione.
5. 6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.

6. PROTOCOLLO CHE FISSA LE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL’UNIONE EUROPEA
RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
ARTICOLO UNICO
1. 1. Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, dove si tengono le 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.
2. 2. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.
3. 3. La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
4. 4. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.
5. 5. La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.
6. 6. La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
7. 7. Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
8. 8. Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
9. 9. La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
10. 10. L'Europol ha sede all'Aia.

7. PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo III-434 della Costituzione, l'Unione gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento della sua missione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE
ARTICOLO 1
I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
ARTICOLO 2
Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
ARTICOLO 4
L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destina ti al suo uso ufficiale. Gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale Stato.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.
ARTICOLO 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.
ARTICOLO 6
I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilità da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
ARTICOLO 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
ARTICOLO 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 9 Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso: a) beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento
del loro Stato, b) non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE
ARTICOLO 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE
ARTICOLO 11
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:
a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni della Costituzione relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri. Lo stesso vale per i loro coniugi e i familiari a loro carico,
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima entrata in funzione nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato in cui il diritto è esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nello Stato della loro ultima residenza o nello Stato di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale Stato, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato interessato.
ARTICOLO 12
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle conve nzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato. Ai fini dell'applicazione di tale imposta, essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 14
La legge europea stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l'articolo 11, l'articolo 12, secondo comma e l'articolo 13. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
CAPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE
ARTICOLO 16
Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni degli Stati terzi accreditate presso l' Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.
ARTICOLO 17

I privilegi; le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione.
Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.
ARTICOLO 18
Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
ARTICOLO 19 Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti.
ARTICOLO 21
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea è inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
ARTICOLO 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
8. PROTOCOLLO RELATIVO AI TRATTATI E ATTI DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHES E E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA
RAMMENTANDO che il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1973; che la Repubblica ellenica ha aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1981; che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986; che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1º gennaio 1995;
CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede l'abrogazione dei trattati relativi a dette adesioni;
CONSIDERANDO che talune disposizioni figuranti in detti trattati di adesione e negli atti ad essi allegati restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti;
CONSIDERANDO che a tali disposizioni devono essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con la Costituzione senza alterarne la portata giuridica,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
ARTICOLO 1

I diritti e gli obblighi risultanti dai trattati di adesione di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettere da a) a d) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, alle seguenti date:
a) 1° gennaio 1973 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
b) 1° gennaio 1981 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica;
c) 1° gennaio 1986 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese;
d) 1° gennaio 1995 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
1. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 devono aderire agli accordi o convenzioni, purché siano ancora vigenti, che, prima della loro rispettiva adesione:
a) sono stati conclusi tra gli altri Stati membri e sono fondati sul trattato che istituisce la Comunità europea, sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o sul trattato sull'Unione europea ovvero sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di detti trattati, sono relativi al funzionamento delle Comunità o dell'Unione o sono connessi alla loro sfera di attività;
b) sono stati conclusi dagli altri Stati membri congiuntamente alle Comunità europee con uno o più Stati terzi o con un'organizzazione internazionale, compresi gli accordi connessi a tali accordi o convenzioni. A tal fine, l'Unione e gli altri Stati membri prestano assistenza agli Stati aderenti di cui all'articolo 1.
2. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 adottano le misure appropriate per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica o altri Stati membri.
Le disposizioni degli atti di adesione che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare a titolo non transitorio atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi delle Comunità europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma.
La disposizioni di cui al primo comma hanno la stessa natura giuridica degli atti che esse hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
ARTICOLO 4
I testi degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunità europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, adottati anteriormente alle adesioni di cui all'articolo 1 e redatti successivamente in lingua inglese e danese, in lingua greca, in lingua spagnola e portoghese e in lingua finnica e svedese fanno fede, dalla data della rispettiva adesione degli Stati di cui all'articolo 1, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Sezione 1 Disposizioni relative a Gibilterra
ARTICOLO 6
1. 1. Gli atti delle istituzioni concernenti i prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione ed i prodotti la cui importazione nell'Unione è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio non adotti una decisione europea che disponga diversamente. Il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
2. 2. È mantenuta la situazione di Gibilterra definita al punto VI dell'allegato II 1 (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 47) dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Sezione 2 Disposizioni relative alle Faeröer
ARTICOLO 7
I cittadini danesi residenti nelle Faeröer sono considerati cittadini di uno Stato membro ai sensi della Costituzione soltanto a decorrere dalla data alla quale quest'ultima diverrebbe applicabile alle Faeröer.
Sezione 3 Disposizioni relative alle Isole Normanne e all'isola di Man
ARTICOLO 8
1. La regolamentazione dell'Unione in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e la tariffa dogana le comune, si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito.
GU L 73 del 27.3.1972, pag. 47.
2. Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione dell'Unione applicabili da parte del Regno Unito.
Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione dell'Unione necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma.
ARTICOLO 9
I diritti di cui beneficiano i cittadini dei territori di cui all'articolo 8 nel Regno Unito non sono pregiudicati dal diritto dell'Unione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
ARTICOLO 10
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica applicabili alle persone o imprese a norma dell'articolo 196 del suddetto trattato s'applicano alle persone o imprese stabilite nei territori di cui all’articolo 8 del presente protocollo.
Le autorità dei territori di cui all'articolo 8 applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche dell'Unione.
ARTICOLO 12
Qualora nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per una parte o per l'altra, difficoltà nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all’articolo 8, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione.
Il Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee appropriate entro il termine di un mese.
ARTICOLO 13
Ai sensi della presente sezione è considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola di Man, ogni cittadino britannico che possieda tale cittadinanza in virtù del fatto che esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola in questione. Tuttavia esso non è considerato cittadino di questi territori se esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non è considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni.
Le disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione saranno comunicate alla Commissione.
Sezione 4 Disposizioni relative all'esecuzione della politica d'industrializzazione e di sviluppo economico in Irlanda
ARTICOLO 14
Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo irlandese è impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Irlanda a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo.
Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune e convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi.
Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.
Sezione 5 Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare
ARTICOLO 15
1. 1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. 2. Dal 1° gennaio 1973 la Danimarca mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori elencati al paragrafo 3. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. 3. I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica sono i seguenti:
4. 4. La Danimarca si impegna a fornire alla Comunità europea dell'energia atomica ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità europea dell'energia atomica o degli Stati membri al Centro di Risö, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

ARTICOLO 16
1. 1. Nei settori in cui la Danimarca mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti, concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone e imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Danimarca incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Sezione 6 Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare
ARTICOLO 17
1. 1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. 2. Dal 1° gennaio 1973 l'Irlanda mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.

ARTICOLO 18
1. 1. Nei settori in cui l'Irlanda mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva l'Irlanda incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Sezione 7 Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare
ARTICOLO 19
1. 1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. 2. Dal 1° gennaio 1973, il Regno Unito mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco dell'allegato 1 del protocollo n. 28 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all' articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

GU L 73 del 27.3.1972, pag. 84.
3. Considerato l'interesse più accentuato della Comunità europea dell'energia atomica per alcuni settori, il Regno Unito pone più particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori:
a) ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza);
b) ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori);
c) sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci;
d) metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo;
e) compatibilità dei materiali strutturali;
f) fabbricazione sperimentale del combustibile;
g) termoidrodinamica;
h) strumentazione.

ARTICOLO 20
1. 1. Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno Unito incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, da parte dei detentori di tali licenze.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Sezione 1
Disposizioni relative alla concessione, da parte della Repubblica ellenica,
dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci

ARTICOLO 21

L’articolo III-151 della Costituzione non osta al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1º gennaio 1979 in applicazione:
a) della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese),
b) del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali stranieri),
fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.
GU L 291 del 19.11.1979, pag. 163.
2. È instaurato nell'Unione un regime destinato in particolare:
a) a sostenere la produzione di cotone nelle regioni dell'Unione in cui essa è importante per l'economia agricola,
b) a permettere un equo reddito per i produttori interessati,
c) a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione.
1. 3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione.
2. 4. Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, è istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni.

Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il
funzionamento di associazioni di produttori.
Il beneficio di questo regime è riservato alle associazioni:
a) costituite ad iniziativa dei produttori stessi,
b) che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione e

c) riconosciute dallo Stato membro in questione.
1. 5. Il regime degli scambi dell'Unione con i paesi terzi non è leso. A tale scopo non può, in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.
2. 6. Una legge europea del Consiglio stabilisce gli adattamenti necessari del regime previsto dalla presente sezione.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che stabiliscono le regole di base necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente sezione.
Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Sezione 4 Disposizioni relative allo sviluppo economico ed industriale della Grecia
ARTICOLO 24
Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo ellenico è impegnato nell'attuazione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Grecia a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo.
Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune.
A tale scopo le istituzioni attuano tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi.
In particolare, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si deve tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.
Sezione 5 Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare
ARTICOLO 25
1. 1. Dal 1° gennaio 1981 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. 2. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

a) gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,
b) l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,
c) lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,
d) lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.
1. 1. Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità europea dell'energia atomica da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
Sezione 1 Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 27
Le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate e verificate come se le Isole Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione territoriale della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari -sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
ARTICOLO 28
Le disposizioni della legislazione nazionale spagnola sull'onere della prova, adottate in conformità del paragrafo 2 del protocollo n. 8 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non si applicano se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima del 1º gennaio 1986.
Nei casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, il Regno di Spagna continua a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi, il Regno di Spagna applica una procedura di "descrizione-sequestro".
Per "descrizione-sequestro" si intende una procedura che si inserisce nel sistema di cui al primo e secondo comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione-sequestro".
Le disposizioni della legislazione nazionale portoghese sull'onere della prova, adottate in conformità del paragrafo 2 del protocollo n. 19 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non si applicano se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare d'un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima del 1° gennaio 1986.
Nei casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, la Repubblica portoghese continua a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi la Repubblica portoghese applica una procedura di "descrizione-sequestro".
Per "descrizione-sequestro" si intende una procedura che si inserisce nel sistema di cui al primo e secondo comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione-sequestro".
Sezione 3 Disposizioni relative al meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli accordi di pesca conclusi dall'Unione con taluni paesi terzi
ARTICOLO 30
1. 1. Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attività di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, nel contesto di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dall'Unione con i paesi terzi interessati.
2. 2. Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento di attività di pesca alle condizioni e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano:

a) il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato, dei prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque di tale paese terzo, a titolo delle attività di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune;
b) l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro impegnato nell'ambito delle attività previste da tale accordo di pesca, dei prodotti della pesca del capitolo 03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonché del loro eventuale trattamento per poterli immettere sul mercato dell'Unione.
1. 3. L'introduzione nell'Unione dei prodotti oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2 si effettua in regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune o in regime particolare di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarità fissati annualmente, in funzione del volume delle possibilità di pesca derivanti dagli accordi interessati, nonché delle modalità di cui sono corredati.
2. 4. Una legge o legge quadro europea stabilisce le norme generali di applicazione del presente regime e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi interessati.

Le modalità di applicazione del presente regime, nonché i quantitativi interessati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE ) n. 104/2000.
Sezione 4 Disposizioni relative a Ceuta e Melilla
Sottosezione 1 Disposizioni generali
ARTICOLO 31
1. 1. La Costituzione e gli atti delle istituzioni si applicano a Ceuta e a Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni della presente sezione.
2. 2. Le disposizioni della Costituzione relative alla libera circolazione delle merci, nonché gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano a Ceuta e a Melilla alle condizioni definite nella sottosezione 3 della presente sezione.
3. 3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 32, gli atti delle istituzioni in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano a Ceuta e a Melilla.
4. 4. A richiesta del Regno di Spagna una legge o una legge quadro europea del Consiglio può:
a) includere Ceuta e Melilla nel territorio doganale dell'Unione;
b) stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto dell'Unione a

Ceuta e a Melilla. Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio può adottare una legge o una legge quadro europea recante gli adattamenti eventualmente
necessari del regime applicabile a Ceuta e a Melilla.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO 32
1. 1. Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica comune della pesca non si applica a Ceuta e a Melilla.
2. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che:

a) determinano le misure strutturali che potrebbero essere adottate a favore di Ceuta e Melilla;
b) determinano le modalità appropriate affinché gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinché siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel quadro delle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione è parte contraente.
1. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilità e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse. Esso delibera all'unanimità.
2. 4. Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

Sottosezione 3
Disposizioni relative alla libera circolazione delle merci,
alla legislazione doganale e alla politica commerciale

ARTICOLO 33

1. 1. I prodotti originari o di Ceuta e di Melilla nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati o a Ceuta e a Melilla nel quadro dei regimi che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione, merci che soddisfano le condizioni dell'articolo III-151, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione.
2. 2. Il territorio doganale dell'Unione no n comprende Ceuta e Melilla.
3. 3. Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale dell'Unione, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro.
4. 4. Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione

o l'esportazione delle merci, non si applicano a Ceuta e a Melilla.
5. Salvo disposizione contraria del presente titolo, l'Unione applica negli scambi con Ceuta e Melilla di prodotti che rientrano nell'allegato I della Costituzione il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.
Fatto salvo l'articolo 35, i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari di Ceuta e di Melilla nel territorio doganale dell'Unione sono aboliti.
ARTICOLO 35
1. I prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 e sottovoci 05.11.91 e
23.01.20 della tariffa doganale comune, originari di Ceuta e di Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, dell'esenzione dai dazi doganali in tutto il territorio doganale dell'Unione.
L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di tali contingenti tariffari, è subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente i regolamenti europei o le decisioni europee recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalità previste al paragrafo 1.
ARTICOLO 36
1. 1. Qualora l'applicazione dell'articolo 34, conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari o di Ceuta e di Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee volti ad assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale dell'Unione a condizioni particolari.
2. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi a Ceuta e a Melilla l'importazione di un prodotto originario o di Ceuta e di Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può prendere le misure appropriate.

ARTICOLO 37
I dazi doganali all'importazione a Ceuta e a Melilla nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione e le tasse di effetto equivalente a tali dazi sono aboliti.
ARTICOLO 38
I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonché il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo a Ceuta e a Melilla non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dall'Unione conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti da Ceuta e da Melilla lo stesso trattamento che esso accorda all'Unione. Tuttavia, il regime applicato all'importazione e a Ceuta e a Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non può essere più favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che fissano le regole d'applicazione della presente sottosezione, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli articoli 34, 35 e 37, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine.
Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonché disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti.
Sezione 5 Disposizioni relative allo sviluppo regionale della Spagna
ARTICOLO 40
Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo spagnolo è impegnato nell'attuazione di una politica di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita economica delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.
Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune.
Essi convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo compito, di raccomandare alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.
Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.
Sezione 6 Disposizioni relative allo sviluppo economico ed industriale del Portogallo
ARTICOLO 41
Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo portoghese è impegnato nell'attuazione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Portogallo a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo.
Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune.
Essi convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.
Sezione 7 Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare
ARTICOLO 42
1. 1. Dal 1º gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. 2. Dal 1º gennaio 1986 il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

a) la fisica nucleare (basse ed alte energie),
c) l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili,
d) i reattori di ricerca ed i relativi combustibili,
e) la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).
ARTICOLO 43
1. 1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Sezione 8 Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'energia nucleare
ARTICOLO 44
1. 1. Dal 1º gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica portoghese che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. 2. Dal 1º gennaio 1986 la Repubblica portoghese mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

a) la dinamica dei reattori,
b) la protezione radiologica,
c) l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico),
e) la metallurgia estrattiva dell'uranio.
ARTICOLO 45
1. 1. Nei settori in cui la Repubblica portoghese mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica portoghese incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

Sezione 1
Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 46

Le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate e controllate come se le isole Åland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva 7/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
ARTICOLO 47
Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena applicazione dell'articolo 48 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nell'Unione, la Commissione può adottare una decisione europea che autorizza la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.
ARTICOLO 48
1. 1. La Commissione adotta decisioni europee che autorizzano la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62� parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.
2. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare:
3. 3. Gli aiuti nazionali previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono:

a) la scarsa densità di popolazione;
b) la parte delle terre agricole nella superficie globale;
a) essere connessi alla produzione futura;
b) condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente al 1º gennaio 1995, da determinarsi dalla Commissione.
Tali aiuti possono essere differenziati per regione.
Detti aiuti devono essere concessi in special modo per:
a) mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione;
b) migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
c) agevolare lo smercio dei suddetti prodotti;
d) garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
1. 1. Gli aiuti di cui agli articoli 47 e 48, nonché tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente titolo, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istituzione. La loro applicazione è subordinata alla concessione di tale autorizzazione.
2. 2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 48, la Commissione presenta al Consiglio, ogni cinque anni a partire dal 1º gennaio 1996, una relazione avente ad oggetto:

a) le autorizzazioni concesse;
b) i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni.
Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.
ARTICOLO 50
Nel settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione:
a) tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in Finlandia e in Svezia prima del 1º gennaio 1995, unicamente quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione;
b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, notificati alla Commissione prima del 1º gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.
1. 1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione della presente sezione.
2. 2. Una legge europea del Consiglio, può fissare gli adattamenti delle disposizioni contenute nella presente sezione che possano risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO 52
1. 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, in Finlandia ed in Svezia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data.
2. 2. Una legge europea del Consiglio può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Sezione 3 Disposizioni relative alle misure transitorie
ARTICOLO 54
Gli atti di cui ai punti VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z e aa, X.a, b e c dell'allegato XV 1 dell'atto rela tivo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia si applicano nei confronti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle condizioni previste in tale allegato.
Per quanto riguarda l'allegato XV, punto IX.2.x di cui al primo comma, i rimandi alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare agli articoli 90 e 91, sono intesi come rimandi alle disposizioni della Costituzione, in particolare all'articolo III-170, paragrafi 1 e 2.
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 322.
ARTICOLO 55
1. 1. Le decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o dell'articolo 1 del protocollo 25 di detto accordo dall'Autorità di vigilanza dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea, mantengono la loro validità ai fini dell'articolo III-161 della Costituzione fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione adotti una decisione europea debitamente motivata in cont rario, conformemente al diritto dell'Unione.
2. 2. Le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea mantengono la loro validità in relazione all'articolo III-167 della Costituzione, salvo diversa decisione europea della Commissione ai sensi dell'articolo III-168 della Costituzione. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE.
3. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangono valide dopo il 1° gennaio 1995, purché la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.

ARTICOLO 56
Le disposizioni della Costituzione non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1�gennaio 1994 per quanto concerne:
a) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime;
b) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.
ARTICOLO 57
1. 1. Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale del diritto dell'Unione in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta.
2. 2. La deroga prevista al paragrafo 1 è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che adotta gli atti necessari conformemente ai pertinenti articoli della Costituzione.

ARTICOLO 58
La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Åland.
ARTICOLO 59
Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione relativa alle isole Åland che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
ARTICOLO 60

In deroga alle disposizioni della Costituzione, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.
ARTICOLO 61
La presente sezione potrà essere integrata per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Una legge europea del Consiglio può apportare i necessari emendamenti alla presente sezione. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.
ARTICOLO 62
Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione sulla popolazione Sami che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 3 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Sezione 7 Disposizioni speciali nel quadro dei fondi a finalità strutturale in Finlandia e Svezia
ARTICOLO 63
Le zone interessate dall'obiettivo inteso a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. L'intervento dell'Unione può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione. Le regioni e zone cui si applica il presente articolo sono elencate nell'allegato 1 1 del protocollo n. 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 355.
ARTICOLO 64
1. Ai sensi della presente sezione si intende per:
a) "autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
b) "trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale
o nel percorso terminale esclusivamente su strada.
2. Gli articoli da 65 a 71 si applicano alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.
ARTICOLO 65
L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.
Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo III-247 della Costituzione, l'Unione garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 1 del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.
ARTICOLO 67
L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2 2 del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
ARTICOLO 68
L'Unione e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacità supplementari su rotaia di cui all'allegato 3 3 del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
1 GU C 241, del 29.8.1994, pag. 364.2 GU C 241, del 29.8.1994, pag. 365. 3 GU C 241, del 29.8.1994, pag. 367.
L'Unione e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto comb inato. Se del caso, e fatte salve le disposizioni della Costituzione, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinché siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi al diritto dell'Unione.
ARTICOLO 70
L'Unione e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garant ire il flusso del traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.
ARTICOLO 71
La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 73, paragrafo 2, riesamina l'applicazione della presente sezione.
1. 1. Il presente articolo si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.
2. 2. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.
3. 3. Fino al 1�gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verrà ridotta del 60% nel periodo che intercorre tra il 1�gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4;
b) la riduzione del valore di emissione complessiva NOx di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NOx di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla "conformity of production" (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5;
c) se il numero dei transiti supera, di oltre l'8% nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5;
e) gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 7.
1. 4. Prima del 1�gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunità nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1�gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
2. 5. Prima del 1� gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 3, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo è stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 3 cessano dall'essere applicabili alla data del 1�gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non è stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del trattato CE, può adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60% dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
3. 6. Al termine del periodo transitorio l'acquis comunitario si applica integralmente.
4. 7. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.

Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.
ARTICOLO 73
1. 1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Sezione 9 Disposizioni relative all'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea
ARTICOLO 74
1. 1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato 1 del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato.
2. 2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.

GU C 241 del 29.8.1994, pag. 370.
9. PROTOCOLLO
RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

RAMMENTANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1° maggio 2004;
CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione prevede l'abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni;
CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell'atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti;

CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO I
PRINCIPI
ARTICOLO 1
Ai fini del presente protocollo :
a) per "atto di adesione del 16 aprile 2003" si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
b) per "trattato che istituisce la Comunità europea" ("trattato CE") e "trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica" ("trattato CEEA"), si intendono detti trattati quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1° maggio 2004;
d) per "Comunità" si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b), a seconda dei casi;
e) per "Stati membri attuali" si intendono gli Stati membri seguenti: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
f) per "nuovi Stati membri" si intendono gli Stati membri seguenti: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.
ARTICOLO 2
I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, a decorrere dal 1° maggio 2004.
1. 1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (in appresso denominato "protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I, dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1° maggio 2004 sono vincolanti e si applicano nei nuo vi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tale nuovo Stato membro.
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta la sua decisione deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
2. 3. Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004.
3. 4. I nuovi Stati membri devono, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:

a) aderire a quelli che, al 1° maggio 2004, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;
b) adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate al 1° maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.
ARTICOLO 4
Ciascun nuovo Stato membro partecipa all’Unione economica e monetaria a decorrere dal 1° maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo III-197 della Costituzione.
ARTICOLO 5
1. 1. I nuovi Stati membri, che hanno aderito con l'atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.
2. 2. I nuovi Stati membri devono aderire, a condizione che siano ancora in vigore, alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonc hé ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti.

ARTICOLO 6
.1. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all'Unione o alla Comunità europea dell'energia atomica, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni.
.L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4, nonché agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomico e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
2. 2. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
3. 3. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo 1, conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
.4. A decorrere dal 1° maggio 2004 e in attesa, se del caso, della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Corea del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1° maggio 2004.
.Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al paragrafo 1, secondo comma. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1° maggio 2004, l'Unione, la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione.
4. 5. A decorrere dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1° maggio 2004, l'Unione adatta secondo necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili
o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.
1. 6. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati, effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione.
2. 7. Gli accordi di pesca conclusi anteriormente al 1° maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.

I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
8. Con effetto dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione, e in particolare dal presente protocollo, il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso.
2. 9. I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica o altri Stati membri.

Questi si ritireranno in particolare, al 1° maggio 2004 o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
ARTICOLO 7
Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma.
Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
ARTICOLO 9
I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, nonché i testi degli atti della Banca centrale europea, adottati anteriormente al 1° maggio 2004 e redatti in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, da tale data, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
ARTICOLO 10
Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
L'applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalla istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PERMANENTI
ARTICOLO 12
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato III dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 36.
ARTICOLO 13
Le misure elencate nell'allegato IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
ARTICOLO 14
Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in seguito a una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO 15

Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati.
ARTICOLO 16
1. 1. Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee 1 , o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dall'Unione negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.
2. 2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom è pari a due terzi della base annua.

GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.
ARTICOLO 17
1. 1. Il bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2004 è stato adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1° maggio 2004.
2. 2. I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1, nonché l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio-aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio-dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.

ARTICOLO 18
Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1° maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea:
2004 2005 2006 (milioni di euro, prezzi 1999)
ARTICOLO 19
Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1° maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria:
2004 2005 2006

(milioni di euro, prezzi 1999) ARTICOLO 20
1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio 1:
(milioni di euro, prezzi attuali)
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:
ARTICOLO 21
1. Salvo se diversamente previsto nel presente protocollo, dopo il 31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma Phare 1, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera 2, dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta 3, del programma ISPA 4 e del programma SAPARD 5. I nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente protocollo. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno fina nziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato.
1 Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).
2 Regolamento (CE) n. 2760/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49).
3 Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).
4 Regolamento (CE) n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).
5 Regolamento (CE) n. 1268/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).
6 Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1).
2. Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune 1, che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo a decorrere dal 1° maggio 2004, conformemente all'articolo 2 del presente protocollo.
Tuttavia, il paragrafo 1 si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti 2, fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
2. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, ultima frase, a decorrere dal 1º gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie dell'Unione negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale dell'Unione.
3. 4. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. 2 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
1. A decorrere dal 1° maggio 2004, le gare d’appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri.
La Commissione adotta decisioni europee per derogare al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE)
n. 3906/89 1 .
Se tali decisioni sulla deroga al controllo ex ante non sono state prese anteriormente al 1° maggio 2004, qualsiasi contratto firmato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e la data in cui la Commissione prende le decisioni è inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia, se le decisioni della Commissione di derogare al controllo ex ante sono state ritardate oltre il 1° maggio 2004 per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato membro, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra il 1° maggio 2004 e la data di adozione di tali decisioni siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione di quest'ultima prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34.
1. 2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti anteriormente al 1° maggio 2004 in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, compresi la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici successivi e i pagamenti effettuati dopo il 1° maggio 2004, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo il 1° maggio 2004 sono espletate in conformità degli atti pertinenti dell'Unione.
2. 3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell’ultimo anno civile completo precedente il 1° maggio 2004. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario 1, di norma entro la fine del terzo anno successivo all’impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
3. 4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili anteriormente al 1° maggio 2004 al regime successivo a tale data, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo il 1° maggio 2004.

Come previsto negli orientamenti per l’attuazione del programma Phare (SEC (1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 con C 3303/2).
Per la durata di tale periodo i funzionari che anteriormente al 1° maggio 2004 coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo tale data beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione anteriormente al 1° maggio 2004 in conformità dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1. Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell’assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione.
5. Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 non possa più essere finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all’articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 2 .
ARTICOLO 23
1. Fra il 1° maggio 2004 e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso "strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuare e applicare il diritto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares.
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. 2 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi a finalità strutturale, segnatamente nei seguenti settori:
a) giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione della legge);
b) controllo finanziario;
c) tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e lotta contro la frode;
d) mercato interno, compresa l'unione doganale;
e) ambiente;
f) servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare;
g) strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
h) sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorità per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi);
j) rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi a finalità strutturale.
1. 3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di trans izione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale 1 .
2. 4. Il programma è attuato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 2 o alla legge europea che lo sostituisce. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.

Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
1 GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
2 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo allo scopo di aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra il 1° maggio 2004 e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
Per rimediare alle carenze individuate nei preparativi della partecipazione a Schengen, in virtù dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione:
a) investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi;
b) investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen-SIS II, mezzi di trasporto);
c) formazione delle guardie di frontiera;
d) sostegno per i costi logistici e operativi.
1. 2. In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario non rimborsabile, gli importi seguenti:
2. 3. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza fornita da altri strumenti dell'Unione e garantire che l'impiego sia compatibile con le politiche e le misure dell'Unione nonché con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee o la legge europea che lo sostituisce.

I pagamenti forfettari non rimborsabili sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfettari non rimborsabili, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa.
Lo Stato membro beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio dell'Unio ne e conformemente alle disposizioni di detto regolamento finanziario o della legge europea che lo sostituisce applicabili alle modalità di gestione decentrate.
1. 4. La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso.
2. 5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento di Schengen.

ARTICOLO 25
Gli importi di cui agli articoli 18, 19, 23 e 24 sono adeguati ogni anno nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
ARTICOLO 26
1. 1. Entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004, in caso di difficoltà gravi di un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta esplicita dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e non comportano controlli alle frontiere.
2. 3. Le misure autorizzate ai sens i del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione, e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

ARTICOLO 27
Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell’ambito dei negoziati di adesione, inclusi gli impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri, recando o rischiando di arrecare così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all’applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l’impegno pertinente. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell’adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di abrogare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 28
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell’attuazione o nell’applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in materia penale ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in materia civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alle sezioni 3 e 4 del capo IV, titolo III, parte III della Costituzione, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate, definendone le condizioni e le modalità di applicazione.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell’applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
ARTICOLO 29
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o delle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Una legge europea del Consiglio può prorogare detto periodo. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO 31
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
ARTICOLO 32
1. 1. Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti elencati nell'allegato XVI dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1° maggio 2004.
2. 2. Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1° maggio 2004.

GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
TITOLO IV
APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 33
A decorrere dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al 1° maggio 2004.
ARTICOLO 34
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, a decorrere dal 1° maggio 2004, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 15 o in altre disposizioni del presente protocollo.
Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati III e IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e citate negli articoli 12 e 13 del presente protocollo.
ARTICOLO 36
1. 1. Quando gli atti delle istituzioni anteriormente al 1° maggio 2004 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati dal presente protocollo, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal 1° maggio 2004.
2. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, adottano gli atti a tal fine necessari.

ARTICOLO 37
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ALLEGATI ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 38
Il Regno di Spagna versa l'importo di 309.686.775 euro quale quota di capitale versato per l'aumento del capitale da esso sottoscritto. Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.
Il Regno di Spagna contribuisce in otto rate uguali, esigibili a tali date, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono al 4,1292% delle riserve e provviste.
A decorrere dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti:
Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.
I nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui all'articolo 39, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:
ARTICOLO 41
Il capitale e i versamenti di cui agli articoli 38, 39 e 40 del presente titolo sono versati dal Regno di Spagna e dai nuovi Stati membri in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE
DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA CECA

ARTICOLO 42

1. Fatti salvi gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica ceca dal 1997 al 2003 sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che:
a) il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti contemplati dal trattato CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra 1, sia prorogato fino al 1° maggio 2004;
b) si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito sul piano di ristrutturazione in base al quale il protocollo di cui sopra è stato ampliato;
c) siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e
d) non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica ceca dopo il 1° maggio 2004.
GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
1. 2. La ristrutturazione del settore siderurgico ceco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate "società beneficiarie") e in conformità delle condizioni definite nel presente titolo, deve essere completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione").
2. 3. Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia ceca.
3. 4. La società beneficiaria non può:

a) in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
b) rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
1. 5. Ogni privatizzazione successiva di una delle società beneficiarie rispetta le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nel presente titolo.
2. 6. Gli aiuti totali alla ristrutturazione da concedere alle società beneficiarie sono determinati in ragione degli elementi giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia ceca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. Tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 è limitato in ogni caso a un importo massimo di 14 147 425 201 CZK. Di questo importo Nová Hut riceve un massimo di 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel riceve un massimo di 8 155 350 000 CZK e Válcovny Plechu Frýdek Místek riceve un massimo di 292 000 000 CZK a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato. L'aiuto è concesso una sola volta. Non vengono concessi ulteriori aiuti di Stato da parte della Repubblica ceca per ristrutturare l'industria siderurgica ceca.
3. 7. La riduzione netta di capacità che la Repubblica ceca deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di 590 000 tonnellate.

La riduzione di capacità è misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. La dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non dà diritto alla riduzione di capacità.
Il succitato livello di riduzione netta di capacità, insieme ad altre riduzioni di capacità ritenute necessarie nei programmi di ristrutturazione, è completato in conformità del calendario dell'allegato 2 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
8. La Repubblica ceca rimuove le barriere commerciali nel mercato del carbone conformemente all'acquis al momento dell'adesione, consentendo alle società siderurgiche ceche di ottenere l'accesso al carbone a prezzi di mercato internazionali.
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
11. È attuato il piano di impresa a favore della società Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM). In particolare:
a) i laminatoi a caldo nn. 1 e 2 sono definitivamente chiusi entro la fine del 2004.
b) le misure di ristrutturazione devono focalizzarsi sui seguenti elementi:
i) effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli investimenti necessari per giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;
ii) considerare prioritaria la realizzazione delle principali opportunità individuate per accrescere la redditività (compresa la ristrutturazione dell’occupazione, le riduzioni dei costi, i miglioramenti del rendimento e un nuovo orientamento della distribuzione).
1. 12. Eventuali successive modifiche del piano di ristrutturazione globale e dei singoli piani devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
2. 13. La realizzazione della ristrutturazione finanziaria avviene in piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.
3. 14. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel presente titolo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni di capacità anteriormente e successivamente al 1° maggio 2004, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 15 a 18. A tal proposito la Commissione riferisce al Consiglio.
4. 15. La Commissione e il Consiglio effettuano il monitoraggio dei parametri della ristrutturazione di cui all’allegato 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. In tale allegato, i rimandi al punto 16 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 16 del presente articolo.
5. 16. Il monitoraggio comprende una valutazione indipendente, da eseguire nel 2003, 2004, 2005 e 2006. La verifica della vitalità economica effettuata dalla Commissione costituisce un elemento importante per il raggiungimento della medesima.
6. 17. La Repubblica ceca coopera pienamente riguardo a tutte le modalità di monitoraggio e in particolare:

a) fornisce alla Commissione relazioni semestrali sulla ristrutturazione delle società beneficiarie, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, sino al termine del periodo di ristrutturazione,
b) la prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l’ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,
c) le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva il diritto di modificare alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni aziendali delle società beneficiarie, è redatta una relazione sulla situazione globale del settore siderurgico ceco, comprensiva dei recenti sviluppi macroeconomici,
d) la Repubblica ceca impone alle società beneficiarie l'obbligo di divulgare tutti i pertinenti dati che, in altre circostanze, potrebbero essere considerati riservati. Nel riferire al Consiglio, la Commissione provvede a che le informazioni riservate relative alle società non siano divulgate.
1. 18. La Commissione può in qualunque momento decidere di incaricare un consulente indipendente per valutare i risultati del monitoraggio, intraprendere le ricerche event ualmente necessarie e riferire alla Commissione e al Consiglio.
2. 19. Se la Commissione riscontra, sulla scorta delle relazioni di cui al paragrafo 17, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione di vitalità economica, può chiedere alla Repubblica ceca di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.
3. 20. Qualora dal monitoraggio emerga che:

a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, oppure
b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca può eccezionalmente concedere aiuti di Stato destinati alla ristrutturazione dell'industria siderurgica a titolo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra 1 non sono stati soddisfatti, oppure
c) durante il periodo di ristrutturazione, la Repubblica ceca ha concesso all'industria siderurgica e, in particolare, alle società beneficiarie, ulteriori aiuti di Stato incompatibili,
le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non si applicano.
La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle società in questione di rimborsare gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel presente titolo.
GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO
ARTICOLO 43
1. 1. Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale dell'Unione e a tal fine gli atti dell'Unione in materia di politica doganale e di politica commerciale comune di cui alla sezione I dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano alle zone di sovranità, con le modifiche riportate in detto allegato. In quest'ultimo, il rimando al "presente protocollo" è inteso come rimandato al presente titolo.
2. 2. Alle zone di sovranità si applicano gli atti dell'Unione relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, con le modifiche riportate in detto allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nel presente protocollo.
3. 3. Gli atti dell'Unione elencati nella sezione III dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono modificati come indicato in detto allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso denominato "il trattato istitutivo").

Alle zone di sovranità si applicano gli articoli da III-225 a III-232 della Costituzione e le disposizioni adottate su tale base, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo III-278, paragrafo 4, lettera b) della Costituzione.
ARTICOLO 45
Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità le quali, nell'ambito del regime istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sic urezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità 1, come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro.
ARTICOLO 46
1. 1. La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si applicano restrizioni dell'Unione in materia di attraversamento delle frontiere esterne.
2. 2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente titolo, una decisione europea che modifica gli articoli da 43 a 46 come pure l'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, ovvero che applica altre disposizioni della Costituzione e degli atti dell'Unione alle zone di sovranità del Regno Unito secondo modalità e condizioni che esso determina. Il Consiglio delibera all'unanimità. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.
ARTICOLO 48
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito è competente ad attuare il presente titolo nelle zone di sovranità. In particolare:
a) il Regno Unito è competente per l'applicazione delle misure dell'Unione specificate nel presente titolo nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica commerciale comune per quanto riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso un porto o aeroporto situato all'interno delle zone di sovranità;
b) all'interno delle zone di sovranità possono essere effettuati controlli doganali su merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso un porto o aeroporto situato nella Repubblica di Cipro;
c) il Regno Unito è competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti in conformità di qualsiasi misura dell'Unione applicabile alle merci importate nell'isola di Cipro
o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito.
1. 2. La Repubblica di Cipro è competente per la gestione e l'erogazione di eventuali fondi dell'Unione spettanti a persone che appartengono alle zone di sovranità, in virtù dell'applicazione della politica agricola comune nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 44 e rende conto alla Commissione di siffatte spese.
2. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito può delegare alle competenti autorità della Repubblica di Cipro, in conformità del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, l'espletamento delle funzioni che incombono a uno Stato membro a norma o in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46.
3. 4. Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente titolo nelle zone di sovranità e, se del caso, concludono ulteriori intese per quanto riguarda la delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46. Una copia di tali intese è trasmessa alla Commissione.

Il regime definito nel presente titolo è inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non può essere applicato a nessun altro territorio dell'Unione né servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro regime speciale che già esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo di cui all’articolo IV-4 della Costituzione.
ARTICOLO 50
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza quinquennale a decorrere dal 1° maggio 2004 in merito all'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
ARTICOLO 51
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CENTRALE
NUCLEARE DI IGNALINA IN LITUANIA

ARTICOLO 52

Riconoscendo la disponib ilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarietà, la Lituania si è impegnata a chiudere l'Unità 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.
ARTICOLO 53
1. 1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Lituania ulteriore assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (in appresso "il programma Ignalina").
2. 2. Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale 1 .

GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
1. 3. Il programma Ignalina contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina; altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al miglioramento ambientale e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Lituania nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania.
2. 4. Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori.
3. 5. Per il periodo 2004-2006 il programma Ignalina dispone di 285 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.
4. 6. Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione per l'opera di disattivazione da parte della Lituania e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
5. 7. L'assistenza nel quadro del programma Ignalina, o parte della stessa, può essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
6. 8. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali:

a) per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale della capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e
b) per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina
sono compatibili con il mercato interno quale definito nella Costituzione.
9. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili, ai sensi della Costituzione, con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
ARTICOLO 54
1. 1. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.
2. 2. Il programma Ignalina è, a tal fine, proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 e entrano in vigore, al più tardi, entro la data di scadenza delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
3. 3. Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, si basa sugli stessi elementi e principi di cui all'articolo 53.
4. 4. Per il periodo coperto dalle successive prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.

ARTICOLO 55
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 52, la clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 26 si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.
ARTICOLO 56
Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO DI PERSONE
PER VIA TERRESTRE TRA LA REGIONE DI KALININGRAD
ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

ARTICOLO 57

Le norme e gli accordi dell'Unione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, e in particolare il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune 1, in sé non ritardano né impediscono la piena partecipazione della Lituania all'acquis Schengen, inclusa l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.
ARTICOLO 58
L'Unione assiste la Lituania nell'attuazione delle norme e degli accordi sul transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa ai fini della piena partecipazione della Lituania allo spazio Schengen quanto prima.
L'Unione assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito.
GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
Fatti salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altri atti concernenti il transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa sono adottati dal Consiglio, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità.
ARTICOLO 60
Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE A MALTA
ARTICOLO 61
Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, Malta può in maniera non discriminatoria mantenere in vigore le norme sull'acquisto e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini di uno Stato membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste nella legge sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246).
Malta applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini maltesi e cittadini degli altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Qualora il valore del bene acquistato da un cittadino di uno Stato membro superi le soglie previste dalla legislazione maltese, segnatamente 30 000 lire maltesi per gli appartamenti e 50 000 lire maltesi per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di importanza storica, è concessa un'autorizzazione. Malta può rivedere tali soglie per riflettere le fluttuazioni di prezzi del mercato immobiliare maltese.
ARTICOLO 62

Nessuna disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e degli atti che lo modificano o integrano incide sull'applicazione nel territorio di Malta della legislazione nazionale in materia di aborto.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA POLACCA
ARTICOLO 63
1. In deroga agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che:
a) il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall' altra 1, sia stato prorogato fino al 1° maggio 2004,
GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.
c) siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e
d) non venga concesso alcun aiuto di Stato all’industria siderurgica polacca dopo il 1° maggio 2004.
1. 2. La ristrutturazione del settore siderurgico polacco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate "società beneficiarie") e in linea con le condizioni definite nel presente titolo, è completata entro il 31 dicembre 2006 (data in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione").
2. 3. Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia polacca.
3. 4. La società beneficiaria non può:

a) in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;
b) rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.
1. 5. Qualsiasi successiva privatizzazione di una delle società beneficiarie deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rispettare le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità, definiti nel presente titolo. Non deve essere concesso alcun aiuto di Stato ulteriore nel quadro della vendita di una società o di singole attività.
2. 6. L'aiuto alla ristrutturazione concesso alle società beneficiarie è determinato in ragione dei giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l’aiuto pagato nel periodo 1997-2003 e nel suo importo totale non deve superare 3 387 070 000 PLN.

Di questo importo totale:
a) per quanto riguarda Polskie Huty Stali (in seguito denominata "la PHS"), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 3 140 360 000 PLN. La PHS ha già ricevuto 62 360 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; deve ricevere un ulteriore importo non superiore a 3 078 000 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel 2002 e nel 2003 a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (da erogare integralmente nel 2002 se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti nel 2003);
b) per quanto riguarda le società Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Labedy S.A., e Huta Pokój S.A. (in seguito denominate "altre società beneficiarie"), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 246 710 000 PLN. Queste imprese hanno già ricevuto 37 160 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; ricevono un ulteriore importo non superiore a 210 210 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (di cui 182 170 000 PLN nel 2002 e 27 380 000 PLN nel 2003, se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti 210 210 000 PLN nel 2003).
La Polonia non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
7. La riduzione di capacità netta che la Polonia deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di almeno 1 231 000 tonnellate. Tale quantitativo globale comprende riduzioni nette di capacità di almeno 715 000 tonnellate annue di laminati a caldo e 716 000 tonnellate annue di laminati a freddo, nonché un aumento massimo di 200 000 tonnellate annue per altri prodotti finiti.
La riduzione della capacità è misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non può essere considerata come una riduzione della capacità.
Le riduzioni nette di capacità riportate nell'allegato 2 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono minime e le riduzioni nette effettive di capacità da raggiungere e il relativo calendario sono stabiliti sulla base del programma di ristrutturazione finale della Polonia e dei piani d'impresa specifici nel quadro dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, tenendo conto dell'obiettivo di garantire la vitalità economica delle imprese beneficiarie al 31 dicembre 2006.
8. Il piano d'impresa per la società beneficiaria PHS è realizzato. In particolare:
a) gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori:
i) riorganizzazione delle strutture di produzione della PHS in base ai prodotti, garantendo un'organizzazione orizzontale per funzione (acquisti, produzione, vendite);
ii) creazione di una struttura di gestione unificata della PHS, che consenta la completa realizzazione di sinergie nella fase di consolidamento;
iii) evoluzione dell'obiettivo strategico della PHS, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato;
iv) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione della PHS, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette;
v) riesame da parte della PHS, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nella società madre;
g) per la Huta Andrzej, garantire una base finanziaria solida al suo sviluppo negoziando un accordo tra gli attuali prestatori della società, i creditori a lungo termine, i creditori commerciali e le istituzioni finanziarie. È inoltre necessario effettuare ulteriori investimenti nel laminatoio per tubi a caldo ed attuare il programma di riduzione di organico;
h) per la Huta L.W., sono necessari ulteriori investimenti in relazione ai progetti della società per laminatoi a caldo, impianti di sollevamento e miglioramenti ambientali. Questa società deve inoltre raggiungere livelli più elevati di produttività, mediante una ristrutturazione dell'organico e una riduzione dei costi per i servizi esterni.
1. 10. Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei piani individuali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
2. 11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.
3. 12. La Commissione e il Consiglio seguono da vicino la realizzazione della ristrut turazione e il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente titolo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni delle capacità prima dell'adesione e dopo, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 13 a 18. A tal fine la Commissione riferisce al Consiglio.
4. 13. Oltre agli aiuti di Stato, la Commissione ed il Consiglio controllano i parametri di ristrutturazione di cui all'allegato 3 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. I rimandi fatti in tale allegato al punto 14 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 14 del presente articolo.
5. 14. Il controllo include una valutazione indipendente che viene effettuata nel 2003, 2004, 2005 e 2006. Si applica il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione e si misura la produttività nel contesto della valutazione.
6. 15. La Polonia collabora pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:

a) la Polonia trasmette alla Commissione relazioni semestrali relative alla ristrutturazione delle società beneficiarie, entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno fino alla fine del periodo di ristrutturazione,
b) la prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,
c) le relazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per il controllo del processo di ristrutturazione, degli aiuti di Stato e della riduzione e utilizzo di capacità e devono fornire dati finanziari sufficienti a consentire l'elaborazione di una valutazione che stabilisca se le condizioni e requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Nell'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il rimando fatto al punto 14 del protocollo inteso come rimando al paragrafo 14 del presente articolo. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società beneficiarie deve essere inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico polacco, compresi recenti sviluppi macroeconomici,
e) la Polonia deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorché riferisce al Consiglio la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non siano rivelate.
1. 16. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di nominare un consulente indipendente con il compito di valutare i risultati dei controlli, effettuare qualsiasi ricerca necessaria e riferire alla Commissione e al Consiglio.
2. 17. Se, sulla base dei controlli effettuati, la Commissione riscontra discordanze sostanziali dai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione della vitalità economica, essa può chiedere alla Polonia di adottare misure appropriate per rafforzare o modificare le misure di ristrutturazione per le società beneficiarie interessate.
3. 18. Qualora i controlli rivelino che:

a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, o che
b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Polonia può concedere a titolo eccezionale un sostegno di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, non sono stati soddisfatti, o che
le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo sono prive d'effetto.
La Commissione adotta le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente titolo.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UNITÀ 1 E ALL'UNITÀ 2 DELLA CENTRALE NUCLEARE DI BOHUNICE V1 IN SLOVACCHIA
ARTICOLO 64
La Slovacchia si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro il 31 dicembre 2006 e l'unità 2 della stessa centrale entro il 31 dicembre 2008 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.
ARTICOLO 65
1. 1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Slovacchia assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione dell'unità 1 e dell'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito "l'assistenza").
2. 2. L'assistenza è decisa e attuata conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE)

n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale 1 .
1. 3. Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonta a 90 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.
2. 4. L'assistenza, o parti di essa, può essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ARTICOLO 66
L'Unione riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 deve continuare oltre le prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si tiene conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
ARTICOLO 67
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
ARTICOLO 68

1. 1. L'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
2. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità.

ARTICOLO 69
1. 1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni del diritto dell'Unione si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 68 e le zone sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Il Consiglio delibera all'unanimità.
2. 2. I confini tra la zona orientale di sovranità del Regno Unito e le zone di cui all'articolo 68 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità del Regno Unito ai fini della parte IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione ai sensi dell'articolo 68.

1. 1. Nulla nel presente titolo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 68.
2. 2. Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente protocollo in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.

ARTICOLO 71
Qualora sia trovata una soluzione della questione di Cipro, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro all'Unione riguardo la comunità turco-cipriota. Il Consiglio delibera all'unanimità.
ARTICOLO 72
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo
n. 10 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI DELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
ARTICOLO 73
Gli allegati I e da III a XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, le relative appendici e gli allegati dei protocolli 2, 3 e 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 1 costituiscono parte integrante del presente protocollo.
ARTICOLO 74
1. 1. I riferimenti al "trattato di adesione" contenuti negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione, quelli alla data o al momento della firma di tale trattato sono intesi come riferimenti al 16 aprile 2003 e quelli alla data d'adesione sono intesi come riferimenti al 1° maggio 2004.
2. 2. Fatto salvo il secondo comma, i riferimenti al "presente atto" negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti all'atto di adesione del 16 aprile 2003.


GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
3. Le espressioni di seguito riportate, figuranti negli allegati di cui all'articolo 73, devono essere intese in base al significato indicato nella seguente tabella di corrispondenza, solo quando si riferiscono esclusivamente a situazioni giuridiche precedenti l'entrata in vigore, del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
4. I riferimenti a parti o disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti a parti o disposizioni della Costituzione, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Trattato CE
Costituzione
Parte terza, titolo I
Parte III, titolo III, capo I, sezione 3
Parte terza, titolo I, capo 1
Parte III, titolo III, capo I, sezione 3, sottosezione 1
Parte terza, titolo II
Parte III, titolo III, capo III, sezione 4
Parte terza, titolo III
Parte III, titolo III, capo I, sezioni 2 e 4
Parte terza, titolo VI, capo 1
Parte III, titolo III, capo I, sezione 5
Articolo 31
Articolo III-155
Articolo 39
Articolo III-133
Articolo 49
Articolo III-144
Articolo 58
Articolo III-158
Articolo 87
Articolo III-167
Articolo 88
Articolo III-168
Articolo 226
Articolo III-360
Allegato I
Allegato I
5. Qualora negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sia previsto che il Consiglio
o la Commissione adottino atti giuridici, detti atti assumono la forma di regolamenti europei o di decisioni europee.
10. PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1 I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono: a) il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo
ai prezzi di mercato; b) il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
ARTICOLO 2
Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:
a) "pubblico", la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;
c) "investimento", la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;
d) "debito", il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a).
ARTICOLO 3
Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all'articolo 2, lettera a). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.
ARTICOLO 4
I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
11. PROTOCOLLO
SUI CRITERI DI CONVERGENZA

DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devo no ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga, di cui all'articolo III-198 della Costituzione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera a) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.
ARTICOLO 2
Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera b) della Costituzione significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro interessato non è oggetto di una decisione europea del Consiglio, di cui all'articolo III-184, paragrafo 6 della Costituzione, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
ARTICOLO 3

Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera c) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha rispettato i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro.
ARTICOLO 4
Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera d) della Costituzione significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine dello Stato membro interessato, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.
ARTICOLO 5
I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
ARTICOLO 6

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, della BCE e del comitato economico e finanziario di cui all'articolo III-192
della Costituzione, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui
all'articolo III-198 della Costituzione, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

12. PROTOCOLLO
SULL'EUROGRUPPO

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,
CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allega te al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.
ARTICOLO 2
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
13. PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN RELAZIONE ALL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l’euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,
TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’unione economica e monetaria, ai sensi del punto 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,
PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l’Europa:
ARTICOLO 1
A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l’euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.
ARTICOLO 2
Gli articoli da 3 a 8 e l'articolo 10 si applicano al Regno Unito , tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.
ARTICOLO 3

Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla sua legislazione nazionale.
ARTICOLO 4
L'articolo I-30, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo I-30, paragrafo 5, l'articolo III-177, secondo comma, l'articolo III-184, paragrafi 1, 9 e 10, l'articolo III-185, paragrafi da 1 a 5, l'articolo III-186, gli articoli III-188, III-189, III-190 e III-191, l'articolo III-196, l'articolo III-198, paragrafo 3, gli articoli III-326 e III-382 della Costituzione non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l’articolo III-179, paragrafo 2 della Costituzione per quanto riguarda l’adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale.
Nelle disposizioni di cui al primo comma i riferimenti all’Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle Banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.
ARTICOLO 5
Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.
Gli articoli III-192, paragrafo 4 e III-200 della Costituzione si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga. Gli articoli III-201 e III-202 della Costituzione continuano ad applicarsi al Regno Unito.
ARTICOLO 6

Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso all’atto dell’adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati all’articolo 4 e nei casi menzionati all'articolo III-197, paragrafo 4, primo comma della Costituzione. A tal fine si applica l’articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione.
Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea conformemente all’articolo III-382, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione.
ARTICOLO 7
Gli articoli 3, 4, 6, 7, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 1, gli articoli 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 50 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("statuto") non si applicano al Regno Unito.
In tali articoli i riferimenti all’Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.
I riferimenti nell'articolo 10, paragrafo 3 e nell'articolo 30, paragrafo 2 dello statuto al «capitale sottoscritto della Banca centrale europea» non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.
ARTICOLO 8

L'articolo III-199 della Costituzione e gli articoli da 43 a 47 dello statuto si applicano, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o no di una deroga, con i seguenti emendamenti:
a) all'articolo 43 dello statuto, i riferimenti ai compiti della Banca centrale europea e dell'Istituto monetario europeo includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l’introduzione dell’euro a motivo della decisione del Regno Unito di non adottare l’euro;
b) oltre ai compiti previsti dall'articolo 46 dello statuto, la Banca centrale europea svolge anche funzioni di consulenza in merito ai regolamenti europei o alle decisioni europee del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 9, lettere a) e c) del presente protocollo e contribuisce alla preparazione delle medesime;
c) la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della Banca centrale europea per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.
ARTICOLO 9
Il Regno Unito può notificare al Consiglio in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l’euro. In tal caso:
a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l’euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo III-198, paragrafi 1 e 2 della Costituzione, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;
b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta e contribuisce alle sue riserve sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;
c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l’euro.
Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli articoli da 3 a 8 cessano di produrre effetto.
ARTICOLO 10
In deroga all’articolo III-181 della Costituzione e all'articolo 21, paragrafo 1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l'euro.
14. PROTOCOLLO
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA
IN RELAZIONE ALL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

TENENDO CONTO che la Costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese alla deroga,
TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’Unione economica e monetaria ai sensi del punto 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l’Europa:
ARTICOLO 1
La Danimarca usufruisce di una deroga, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. La deroga comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutte le disposizioni della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea relativi a una deroga.
ARTICOLO 2
Quanto all'abrogazione della deroga, la procedura di cui all'articolo III-198 della Costituzione è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
ARTICOLO 3 In caso di abrogazione della deroga non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.
15. PROTOCOLLO SU TALUNE ATTIVITÀ DELLA BANCA NAZIONALE DI DANIMARCA DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attività nei territori della Danimarca che non fanno parte dell'Unione.
16. PROTOCOLLO SUL REGIME DEL FRANCO COMUNITÀ FINANZIARIA DEL PACIFICO DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l’Europa:
ARTICOLO UNICO
La Francia può mantenere il privilegio dell'emissione monetaria in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e ha il diritto esclusivo di fissare la parità del franco Comunità finanziaria del Pacifico.
17. PROTOCOLLO SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
RAMMENTANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen consistenti in accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché in accordi connessi e norme adottate sulla base dei suddetti accordi sono state integrate nell'ambito dell'Unione europea mediante un protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che adotta la Comunità europea;
DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore di detto protocollo, nell'ambito della Costituzione e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;
TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca;
TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati membri di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;
RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni della Costituzione relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri;
TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati vincolati dall'Unione nordica dei passaporti,
ARTICOLO 1
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione e nel rispetto delle pertinenti disposizioni della Costituzione.
ARTICOLO 2
L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.
ARTICOLO 3

La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.
ARTICOLO 4
L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono in qualsiasi momento chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen.
Il Consiglio adotta una decisione europea in merito a tale richiesta. Delibera all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.
ARTICOLO 5
Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni della Costituzione.
In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo III-419, paragrafo 1 della Costituzione si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.
ARTICOLO 6

La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.
ARTICOLO 7
Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.
18. PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO III-130 DELLA COSTITUZIONE AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
Nonostante gli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione, qualsiasi misura adottata a norma di detta Costituzione o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato a esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:
a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri o per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e
b) stabilire se concedere o no ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.
Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare i suddetti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.
ARTICOLO 2
Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a). In questo contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica tali intese.
ARTICOLO 3
Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 si applica all'Irlanda.
Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare i suddetti controlli.
ARTICOLO 4

Il presente protocollo si applica anche ad atti che restano in vigore a norma dell'articolo IV-438
della Costituzione.

19. PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLE POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE E RISPETTO ALLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E ALLA COOPERAZIONE DI POLIZIA
DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della Costituzione al Regno Unito e all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irland a.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
ARTICOLO 2
In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di dette sezioni o articoli, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di dette sezioni
o articoli e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.
ARTICOLO 3

1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta al Consiglio, in applicazio ne della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o di una proposta o di una iniziativa in applicazione dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica, tali Stati membri sono abilitati a partecipare. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione. I regolamenti o le decisioni europei adottati in applicazione dell'articolo III-260 della Costituzione prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.
ARTICOLO 4
Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
ARTICOLO 5
Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
ARTICOLO 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzio ne o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, a tale Stato si applicano, in rela zione a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.
ARTICOLO 7
Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.
ARTICOLO 8
L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso tali disposizioni non si applicano più all'Irlanda.
20. PROTOCOLLO
SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,
PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo.
CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi della Costituzione del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,
DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda l'opzione per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale opzione qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,
PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,
TENENDO PRESENTE il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,
PARTE I
ARTICOLO 1
La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
ARTICOLO 2

Nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di detto capo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.
ARTICOLO 3
La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.
ARTICOLO 4
1. 1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione di una misura volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte I, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.
2. 2. La Danimarca mantiene i diritti e gli obblighi esistenti prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa per quanto riguarda l'acquis di Schengen.

Se la Danimarca decidesse di non applicare una tale misura, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da prendere.
PARTE II
ARTICOLO 5
Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio a norma dell'articolo I-41, dell'articolo III-295, paragrafo 1 e degli articoli da III-309 a III-313 della Costituzione, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.
Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione
o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
PARTE III
ARTICOLO 6
Il presente protocollo si applica altresì alle misure ancora in vigore a norma dell'articolo IV-438 della Costituzione, che erano contemplate prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa dal protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
ARTICOLO 7
Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.
PARTE IV
ARTICOLO 8
La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell' Unione.
ARTICOLO 9
1. 1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 9 sono rinumerati di conseguenza.
2. 2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.

ARTICOLO 1
Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
ARTICOLO 2

A norma dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto capo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell' Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.
ARTICOLO 3
1. 1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

ARTICOLO 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
ARTICOLO 5
1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura se tale misura si fonda sull'acquis di Schengen.
Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a misure che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tali misure e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.
2. 2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a misure che si fondano sull'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa che intende fondarsi sulla misura in questione, purché tale proposta o iniziativa si fondi sull'acquis di Schengen.

ARTICOLO 6
Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.
ARTICOLO 7

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte III, titolo III,
capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai
costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando
all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

ARTICOLO 6

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-386 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio 12

Repubblica ceca 12

Danimarca 9

Germania 24

Estonia 7

Grecia 12

Spagna 21

Francia 24

Irlanda 9

Italia 24

Cipro 6

Lettonia 7

Lituania 9

Lussemburgo 6

Ungheria 12

Malta 5

Paesi Bassi 12

Austria 12

Polonia 21

Portogallo 12

Slovenia 7

Slovacchia 9

Finlandia 9

Svezia 12

Regno Unito 24

ARTICOLO 7

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-389 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio 12

Repubblica ceca 12

Danimarca 9

Germania 24

Estonia 7

Grecia 12

Spagna 21

Francia 24

Irlanda 9

Italia 24

Cipro 6

Lettonia 7

Lituania 9

21. PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE
TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo III-265, paragrafo 2, lettera b) della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.
22. PROTOCOLLO SUL DIRITTO D'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 1 della Costituzione, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;
CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo I-9, paragrafi 1 e 3 della Costituzione da parte dell'Unione;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo I-58 della Costituzione, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo I-2 della Costituzione;
TENENDO PRESENTE che l'articolo I-59 della Costituzione instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;
RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte I, titolo II e della parte III, titolo II della Costituzione;
TENENDO PRESENTE che la Costituzione istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;
CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, ne l suo territorio, agli obblighi previsti da detta convenzione;
23. PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 6, E DALL'ARTICOLO III312 DELLA COSTITUZIONE
VISTO l'articolo I-41, paragrafo 6 e l'articolo III-312 della Costituzione,
RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo III-309 della Costituzione che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della "riserva unica di forze";
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;
CONVINTE che un ruo lo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus";
RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;
RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;
CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;
RICORDANDO che è importante che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanent e;
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 della Costituzione è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e
b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2007, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo III-309, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.
ARTICOLO 2
Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi, alla luce dell'amb iente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;
d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità";
e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.
ARTICOLO 3
L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.
24. PROTOCOLLO
SULL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE

TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione,
TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione non deve pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e deve rispettare gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per taluni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
L'Unione elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca.
25. PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI
DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12 (paraffina e cere di petrolio), ex 27.13 (residui paraffinosi) e 27.14 (scisti) della nomenclatura combinata importati per il consumo negli Stati membri.
ARTICOLO 2
Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.
ARTICOLO 3

1. 1. Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto all'articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, adotta una decisione europea in cui stabilisce che i dazi doganali applicabili a dette importazione sono introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessari per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.
2. 2. Le disposizioni previste nel paragrafo 1 possono in ogni caso essere applicate quando le importazione nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l' anno.
3. 3. Le decisioni europee prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese quelle intese a respingere la richiesta di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, adottare una decisione europea per modificarle o annullarle.

ARTICOLO 4

1. 1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che sia necessaria un'azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che, entro un mese, adotta una decisione europea che stabilisce se le misure adottate dallo Stato possono essere mantenute o se devono essere modificate o soppresse. L'articolo 3, paragrafo 3 è applicabile a questa decisione della Commissione.
2. 2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, in uno o più Stati membri superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso sono considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prende atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si astengono dal ricorrere al Consiglio.

ARTICOLO 5
Se l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste possono essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, è assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.
ARTICOLO 6

1. 1. Gli articoli da 2 a 5 possono essere riveduti dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.
2. 2. Tuttavia, al momento della revisione, sono comunque mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.
3. 3. Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi equivalenti di cui al paragrafo 2 possono essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo.

ARTICOLO 7
Per l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.
Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, le Alte Parti contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille sono ripartiti come segue tra gli Stati membri:
26. PROTOCOLLO SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
In deroga alle disposizioni della Costituzione, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.
27. PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI
CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,
HANNO CONVENUTO la disposizione interpretativa seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
Le disposizioni della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.
28. PROTOCOLLO
SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della Costituzione, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.
29. PROTOCOLLO
SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

RICORDANDO che l'articolo I-3 della Costituzione prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell’Unione enunciati all'articolo I-14, paragrafo 2, lettera c) della Costituzione;
RICORDANDO che le disposizioni della parte III, titolo III, capo III, sezione 3 della Costituzione sulla coesione economica, sociale e territoriale forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell’Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un fondo;
RICORDANDO che l’articolo III-223 della Costituzione prevede l’istituzione di un fondo di coesione;
CONSTATANDO che la Banca europea per gli investimenti sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere;
CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale;
PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell’Unione ai programmi e ai progetti in alcuni Stati membri;
PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,
ARTICOLO UNICO
1. 1. Gli Stati membri ribadiscono che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell’Unione.
2. 2. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che i fondi a finalità strutturale devono continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell’Unione nel settore della coesione.
3. 3. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che la Banca europea per gli investimenti deve continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della Banca europea per gli investimenti non appena ciò sia a tal fine necessario.
4. 4. Gli Stati membri convengono che il Fondo di coesione eroghi contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo III-184 della Costituzione.
5. 5. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi a finalità strutturale per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fo ndi a finalità strutturale.
6. 6. Gli Stati membri dichiarano di essere disposti a modulare i livelli della partecipazione dell’Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi a finalità strutturale, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi.
7. 7. Gli Stati membri riconoscono la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie.
8. 8. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.

30. PROTOCOLLO
CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO UNICO
1. 1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.
2. 2. Le misure relative al regime d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo III-231 della Costituzione.

31. PROTOCOLLO
SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
ARTICOLO UNICO

Nessuna disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e atti che lo modificano o completano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.
32. PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO I-9, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata "convenzione europea"), previsto dall'articolo I-79, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:
a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati terzi e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.
ARTICOLO 2
L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.
ARTICOLO 3

Nessun elemento dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo III-375, paragrafo 2
della Costituzione.

33. PROTOCOLLO RELATIVO AGLI ATTI E TRATTATI CHE HANNO COMPLETATO O MODIFICATO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 1 della Costituzione abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea nonché gli atti e i trattati che li hanno completati o modificati;
CONSIDERANDO che è necessario redigere l'elenco degli atti e dei trattati di cui all'articolo IV-437, paragrafo 1,
CONSIDERANDO che occorre riprendere la sostanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, del trattato di Amsterdam,
RICORDANDO che l’atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto deve restare in vigore,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
ARTICOLO 1

1. Sono abrogati gli atti e i trattati seguenti, che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea:
a) il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica (GU 152 del 13.7.1967, pag. 13);
b) il trattato, del 22 aprile 1970, che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 2 del 2.1.1971, pag. 1);
c) il trattato, del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 4);
d) il trattato, del 10 luglio 1975, che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (GU L 91 del 6.4.1978, pag. 1);
e) il trattato, del 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1);
f) l'atto unico europeo del 17 febbraio 1986 e 28 febbraio 1986 (GU L 169 del 29.6.1987, pag. 1);
g) l'atto, del 25 marzo 1993, che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al consiglio dei governatori il potere d'istituire un Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 14);
h) la decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66).
1. 2. È abrogato il trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1).
2. 3. È abrogato il trattato di Nizza, del 26 febbraio 2001, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1).

ARTICOLO 2
1. 1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo III-432 della Costituzione e dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato di Lussemburgo e che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee.
2. 2. L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), è mantenuto nella versione in vigore alla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Allo scopo di adattarlo alla Costituzione, tale atto è modificato nel modo seguente:

a) all'articolo 1 il paragrafo 3 è soppresso;
b) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma: modifica che non riguarda il testo italiano;
c) all'articolo 6, paragrafo 2, i termini "dell'8 aprile 1965" sono soppressi; i termini "delle Comunità europee" sono sostituiti da "dell'Unione europea";
d) all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i termini "Commissione delle Comunità europee" sono sostituiti da "Commissione europea";
34. PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI DELL'UNIONE
CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dall'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e dalla Comunità europea all'Unione europea istituita dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che succede a entrambe, è necessario prevedere disposizioni transitorie applicabili prima che prendano effetto tutte le disposizioni della Costituzione e gli atti necessari per la loro applicazione.
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO
ARTICOLO 1
1. 1. Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.
2. 2. Durante la legislatura 2004-2009, la composizione e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro restano quelli esistenti alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il numero dei rappresentanti è fissato

TITOLO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONSIGLIO EUROPEO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ARTICOLO 2
1. 1. Le disposizioni dell'articolo I-25, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1º novembre 2009, dopo lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 2009, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione.
2. 2. Fino al 31 ottobre 2009, sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo I-25, paragrafo 4 della Costituzione.

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.
1. 3. Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo 2 è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale della Conferenza che ha adottato il trattato di Nizza.
2. 4. Le disposizioni seguenti relative alla definizione della maggioranza qualificata prendono effetto il 1º novembre 2009:

articolo I-44, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma della Costituzione;
articolo I-59, paragrafo 5, secondo e terzo comma della Costituzione;
articolo I-60, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione;
articolo III-179, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;
articolo III-184, paragrafo 6, terzo e quarto comma della Costituzione; articolo III-194, paragrafo 2, secondo e terzo comma della Costituzione;
articolo III-196, paragrafo 3, secondo e terzo comma della Costituzione;
articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione;
articolo III-198, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione;
articolo III-312, paragrafo 3, terzo e quarto comma della Costituzione;
articolo III-312, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;
articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia;
articolo 1, secondo, terzo e quarto comma e articolo 5, terzo, quarto e quinto comma del protocollo sulla posizione della Danimarca.
Fino al 31 ottobre 2009, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi di cui agli articoli enumerati al primo comma, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 2.
ARTICOLO 3

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione europea del Consiglio "Affari generali", deliberante a maggioranza semplice.
TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE,
INCLUSO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'UNIONE

ARTICOLO 4

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità di tale ministro.
TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO
RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE,
E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 5

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo III-344, paragrafo 2 della Costituzione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI
b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo III326 della
Costituzione;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

Germania 26 649 532 500
Francia 26 649 532 500
Italia 26 649 532 500
Regno Unito 26 649 532 500
Spagna 15 989 719 500
Belgio 7 387 065 000
Paesi Bassi 7 387 065 000
Svezia 4 900 585 500
Danimarca 3 740 283 000
Austria 3 666 973 500
Polonia 3 411 263 500
Finlandia 2 106 816 000
Grecia 2 003 725 500
Portogallo 1 291 287 000
Repubblica ceca 1 258 785 500
Ungheria 1 190 868 500
Irlanda 935 070 000
Slovacchia 428 490 500
Slovenia 397 815 000
Lituania 249 617 500
Lussemburgo 187 015 500
Cipro 183 382 000
Lettonia 152 335 000
Estonia 117 640 000
Malta 69 804 000

d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da
realizzare totalmente o parzialmente fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente
all'articolo 16, paragrafo 1,
e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,

a) D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico;
b) DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato;
c) circuito a gas ad alta temperatura;
d) strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale;
e) «reliability»;
f) fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore;
g) prove di materiali ed attrezzature in pila.

Repubblica ceca 125,4 178,0 85,1
Cipro 68,9 119,2 112,3
Malta 37,8 65,6 62,9
Slovenia 29,5 66,4 35,5

Repubblica ceca 174,7 91,55 91,55
Estonia 15,8 2,90 2,90
Cipro 27,7 5,05 5,05
Lettonia 19,5 3,40 3,40
Lituania 34,8 6,30 6,30
Ungheria 155,3 27,95 27,95
Malta 12,2 27,15 27,15
Polonia 442,8 550,00 450,00
Slovenia 65,4 17,85 17,85
Slovacchia 63,2 11,35 11,35

Repubblica ceca 39,88
Estonia 2,50
Lettonia 2,69
Ungheria 9,93
Polonia 92,46
Slovenia 2,36
Slovacchia 20,11

2006: 15%
2007: 20%
2008: 30%
2009: 35%

2004 2005 2006
(milioni di euro, prezzi 1999 )
Estonia 22,90 22,90 22,90
Lettonia 23,70 23,70 23,70
Lituania 44,78 61,07 29,85
Ungheria 49,30 49,30 49,30
Polonia 93,34 93,33 93,33
Slovenia 35,64 35,63 35,63
Slovacchia 15,94 15,93 15,93

Polonia 170 563 175 euro
Repubblica ceca 62 939 275 euro
Ungheria 59 543 425 euro
Slovacchia 21 424 525 euro
Slovenia 19 890 750 euro
Lituania 12 480 875 euro
Cipro 9 169 100 euro
Lettonia 7 616 750 euro
Estonia 5 882 000 euro
Malta 3 490 200 euro

Polonia 2,2742 %
Repubblica ceca 0,8392 %
Ungheria 0,7939 %
Slovacchia 0,2857 %
Slovenia 0,2652 %
Lituania 0,1664 %
Cipro 0,1223 %
Lettonia 0,1016 %
Estonia 0,0784 %
Malta 0,0465 %

9. È attuato il piano di impresa a favore della società Nová Hut. In particolare:
a) lo stabilimento Vysoké Pece Ostrava entra a far parte del quadro organizzativo della
Nová Hut mediante acquisizione dell’intera proprietà. Per questa fusione occorre fissare un
termine, insieme all’attribuzione delle responsabilità per l’attuazione;
b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
i) la Nová Hut deve passare da un orientamento alla produzione ad un orientamento al
mercato e migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione, compresa una maggiore
trasparenza dei costi;
ii) la società deve riesaminare la sua gamma di prodotti e inserirsi in mercati aventi un
valore aggiunto più elevato;
iii) la Nová Hut deve effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli
investimenti necessari per giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;
c) è attuata una ristrutturazione dell’occupazione; entro il 31 dicembre 2006 sono raggiunti
livelli di produttività, in base ai dati consolidati delle società beneficiarie interessate,
paragonabili a quelli dei gruppi siderurgici dell'Unione;

d) la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell’ambiente è
raggiunta al 1° maggio 2004, compresi i necessari investiment i contemplati nel piano di
impresa. Conformemente al piano di impresa sono altresì effettuati gli investimenti connessi
all'IPPC ritenuti necessari, affinché sia assicurato il rispetto, entro il 1º novembre 2007, della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento 1 .
10. È attuato il piano di impresa a favore della società Vitkovice Steel. In particolare:
a) il laminatoio duo è definitivamente chiuso entro il 31 dicembre 2006. Se la società è
acquistata da un investitore strategico, la conclusione del contratto d’acquisto è subordinata
alla chiusura entro tale data;
b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
i) un aumento delle vendite dirette e una maggiore attenzione alla riduzione dei costi,
presupposti essenziali di una gestione più efficace,
ii) un adeguamento alla richiesta del mercato e il passaggio a prodotti con un valore
aggiunto più elevato,
iii) gli investimenti proposti nel processo secondario di produzione siderurgica devono
essere anticipati dal 2004 al 2003, in modo da consentire alla società di competere in
termini di qualità piuttosto che di prezzo;

vi) riesame da parte della PHS della combinazione dei prodotti, riducendo la sovraccapacità
per i prodotti semilavorati lunghi e spostandosi in generale verso il mercato di prodotti
con più elevato valore aggiunto;
vii) investimenti della PHS al fine di migliorare la qualità dei prodotti finiti; occorre prestare
particolare attenzione al conseguimento, entro una data da stabilirsi nel calendario per
l'attuazione del programma di ristrutturazione della PHS e non oltre la fine del 2006,
della produzione di qualità Sigma 3 nell'impianto della PHS di Cracovia;
b) la PHS deve massimizzare le economie durante il periodo di ristrutturazione, aumentando
l'efficienza energetica, migliorando gli acquisti e garantendo rendimenti di produttività
paragonabili ai livelli dell'Unione;
c) occorre attuare una ristrutturazione dell'occupazione; devono essere raggiunti al
31 dicembre 2006 livelli di produttività comparabili a quelli ottenuti dai gruppi di produzione
dell'industria siderurgica nell'Unione, sulla base di cifre consolidate, inclusa l'occupazione
indiretta nelle società di servizi interamente possedute;
d) qualsiasi privatizzazione deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e
rifletta integralmente il valore commerciale della PHS. Non devono essere concessi ulteriori
aiuti di Stato nell'ambito della vendita.
9. Il piano d'impresa per le altre società beneficiarie è realizzato. In particolare:
a) per tutte le altre società bene ficiarie gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti
fattori:

i) evoluzione dell'obiettivo strategico, passando dall'orientamento alla produzione
all'orientamento al mercato;
ii) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione di tali società, garantendo
inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette;
iii) riesame, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società
figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nelle società madri;
b) per la Huta Bankowa, attuazione del programma di economie;
c) per la Huta Buczek, concessione del supporto finanziario necessario da parte di creditori e
istituzioni finanziarie locali e attuazione del programma di economie, fra cui una riduzione
del costo degli investimenti adattando le strutture di produzione esistenti;
d) per la Huta Labedy, attuazione del programma di economie e riduzione del ricorso
all'industria estrattiva e mineraria;
e) per la Huta Pokój, raggiungimento di standard di produttività internazionali nelle società
figlie, attuazione del risparmio del consumo energetico e cancellazione degli investimenti
proposti nel reparto trasformazione e costruzione;
f) per la Huta Batory, raggiungimento di un accordo con creditori e istituzioni finanziarie sul
consolidamento del debito e su prestiti destinati all'investimento. La società deve inoltre
assicurare ulteriori economie sostanziali, connesse con la ristrutturazione dell'occupazione e
con maggiori rendimenti;

Atto di adesione del 16 aprile 2003 Protocollo
Articolo 21 Articolo 12
Articolo 22 Articolo 13
Articolo 24 Articolo 15
Articolo 32 Articolo 21
Articolo 37 Articolo 26
Articolo 52 Articolo 32

Espressioni figuranti negli allegati di cui all'articolo 73 Significato
Trattato che istituisce la Comunità europea Costituzione
Trattato sull'Unione europea Costituzione
Trattati sui quali è fondata l'Unione europea Costituzione
Comunità (europea) Unione
Comunità allargata Unione
Comunitari(o) dell'Unione
UE Unione
Unione allargata o UE allargata Unione

b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo I-59, paragrafo 1 o 2 della Costituzione e
finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non adotti una decisione europea in
merito nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
c) se il Consiglio ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59, paragrafo 1
della Costituzione nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il
Consiglio europeo ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59,
paragrafo 2 della Costituzione riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro
Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è
esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò
pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

Germania .................................................................... 625 000 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese ................. 200 000 tonnellate
Francia ........................................................................ 75 000 tonnellate
Italia............................................................................ 100 000 tonnellate
Paesi Bassi.................................................................. 1 000 000 tonnellate

e) all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, i termini "Corte di giustizia delle Comunità europee o
del Tribunale di primo grado" sono sostituiti da "Corte di giustizia dell’Unione europea";
f) all'articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, i termini "Corte dei conti delle Comunità europee"
sono sostituiti da "Corte dei conti";
g) all'articolo 7, paragrafo 1, sesto trattino, i termini "mediatore delle Comunità europee" sono
sostituiti da "mediatore europeo";
h) all'articolo 7, paragrafo 1, settimo trattino, i termini "della Comunità economica europea e
della Comunità europea dell’energia atomica" sono sostituiti da "dell’Unione europea";
i) all'articolo 7, paragrafo 1, nono trattino, i termini "in virtù o in applicazione dei trattati che
istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica"
sono sostituiti da " in virtù del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e del trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica"; il termine "comunitari" è sostituito
da "dell'Unione";
j) all'articolo 7, paragrafo 1, undicesimo trattino, i termini "delle istituzioni delle Comunità
europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea"
sono sostituiti da "delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione europea";
k) trattini dell'articolo 7, paragrafo 1 diventano rispettivamente le lettere da a) a k);
l) all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma i termini "fatte salve le disposizioni del" sono
soppressi; i trattini del secondo comma diventano rispettivamente le lettere a) e b);

m) all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma i termini "la Comunità" sono sostituiti da
"l’Unione"; il termine "fissa" è sostituito da "adotta una decisione europea che fissa"; i termini
"di cui al comma precedente" sono sostituiti da "di cui al primo comma";
n) all'articolo 11, paragrafo 3, i termini "fatti salvi l’articolo 139 del trattato che istituisce la
Comunità europea" sono sostituiti da "fatto salvo l’articolo III-238 della Costituzione";
o) all’articolo 14, i termini "risultano necessarie" sono sostituiti da "risulti necessario adottare"; i
termini "su proposta" sono sostituiti da "su iniziativa"; i termini "adotta tali misure" sono
sostituiti da "adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari".

come segue:
Belgio Repubblica ceca Danimarca 24 24 14
Germania 99
Estonia 6
Grecia 24
Spagna Francia 54 78
Irlanda 13
Italia 78
Cipro Lettonia 6 9
Lituania 13
Lussemburgo Ungheria Malta 6 24 5
Paesi Bassi 27
Austria 18
Polonia 54
Portogallo Slovenia 24 7
Slovacchia 14
Finlandia 14
Svezia 19
Regno Unito 78

Belgio 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 7
Germania 29
Estonia 4
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Irlanda 7
Italia 29
Cipro 4
Lettonia 4
Lituania 7
Lussemburgo 4
Ungheria 12
Malta 3
Paesi Bassi 13
Austria 10
Polonia 27
Portogallo 12
Slovenia 4
Slovacchia 7
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29

Lussemburgo 6
Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24

35. PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E AL FONDO DI RICERC A CARBONE E ACCIAIO
RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;
TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
ARTICOLO 1
1. 1. Il valore netto delle attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali iscritte nel bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio dell'Unione destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione". A liquidazione conclusa, tale patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".
2. 2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

ARTICOLO 2

1. 1. Una legge europea del Consiglio stabilisce tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
2. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO 3
Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in vir tù di esso adottati, si applica la Costituzione.
36. PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,
DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:
ARTICOLO 1
Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente protocollo, gli effetti giuridici delle modifiche apportate al trattato CEEA dai trattati e dagli atti abrogati in virtù dell'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nonché gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base del trattato CEEA rimangono impregiudicati.
ARTICOLO 2

La denominazione del titolo III del trattato CEEA "Disposizioni istituzionali" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni istituzionali e finanziarie".
ARTICOLO 3
All'inizio del titolo III del trattato CEEA, è inserito il nuovo capo seguente:
"CAPO I
APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA
ARTICOLO 106 bis
1. 1. Gli articoli da I-19 a I-29, gli articoli da I-31 a I-39, gli articoli I-49 e I-50, gli articoli da I-53 a I-56, gli articoli da I-58 a I-60, gli articoli da III-330 a III-372, gli articoli III-374 e III-375, gli articoli da III-378 a III-381, gli articoli III-384 e III-385, gli articoli da III-389 a III-392, gli articoli da III-395 a III-410, gli articoli da III-412 a III-415, gli articoli III-427, III-433, IV-439 e IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si applicano al presente trattato.
2. 2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione e alla Costituzione fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica presente e al trattato.

3. Le disposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non derogano a quanto stipulato dal presente trattato."
ARTICOLO 4

Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

ARTICOLO 5

1. L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli
articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a
179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono
abrogati.

2. I protocolli allegati precedentemente al trattato CEEA sono abrogati.
ARTICOLO 6

La denominazione del titolo IV del trattato CEEA "Disposizioni finanziarie" è sostituita dalla denominazione "Disposizioni finanziarie particolari".
ARTICOLO 7

1. 1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli III-360 e III-361 della Costituzione.
2. 2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 è sostituito dal riferimento all'articolo III-412 della Costituzione.
3. 3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo III-404 della Costituzione.
4. 4. Agli articoli 38, 82, 96 e 98 del trattato CEEA, il termine "direttiva" è sostituito da "regolamento europeo".
5. 5. Nel trattato CEEA il termine "decisione" è sostituito da "decisione europea", fatta eccezione per gli articoli 18, 20, 23 e per l'articolo 53, primo comma, nonché nei casi in cui la decisione è adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. 6. Nel trattato CEEA l'espressione "Corte di giustizia" è sostituita dall'espressione "Corte di giustizia dell'Unio ne europea".

ARTICOLO 8

L'articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 191
La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri‚ dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti‚ alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea."
ARTICOLO 9
L'articolo 198 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 198
Salvo contrarie disposizioni, le disposizioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.
Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland con le deroghe che figuravano in origine nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che sono state riportate nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
a) il presente trattato non si applica alle Faeröer né alla Groenlandia;
b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;
c) il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
d) il presente trattato si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ripreso nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."
ARTICOLO 10
L'articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 206
La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa."
ARTICOLO 11
All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."
ARTICOLO 12
Le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.

ALLEGATI
AL TRATTATO CHE ADOTTA
UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

 

ALLEGATO I

ELENCO PREVISTO

 

DALL'ARTICOLO III-226 DELLA COSTITUZIONE

 

-1-

-2­

 

Numeri della

 

 

Nomenclatura

Denominazione dei prodotti

 

combinata

 

 

 

CAPITOLO 1 Animali vivi CAPITOLO 2 Carni e frattaglie commestibili CAPITOLO 3 Pesci, crostacei e molluschi CAPITOLO 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale CAPITOLO 5

• 05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

• 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati n é compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

-1-

-2­

Numeri della

 

Nomenclatura

Denominazione dei prodotti

combinata

 

 

CAPITOLO 6 Piante vive e prodotti della floricoltura CAPITOLO 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

CAPITOLO 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni CAPITOLO 9 Caff è , t è e spezie, escluso il mat è (voce n. 09.03) CAPITOLO 10 Cereali CAPITOLO 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina CAPITOLO 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e

medicinali; paglie e foraggi CAPITOLO 13 ex 13.03 Pectina

-1-

-2­

Numeri della

 

Nomenclatura

Denominazio ne dei prodotti

combinata

 

 

CAPITOLO 15

• 15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

• 15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"

• 15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati n é altrimenti preparati

• 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

• 15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

• 15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

• 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

• 15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

 

-1-

-2­

Numeri della

 

Nomenclatura

Denominazione dei prodotti

combinata

 

 

CAPITOLO 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi CAPITOLO 17

• 17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

• 17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

• 17.03 Melassi, anche decolorati

• 17.05 (*)Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione

 

CAPITOLO 18

• 18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

• 18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

 

-1-

-2­

Numeri della

 

Nomenclatura

Denominazione dei prodotti

combinata

 

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti

 

di piante

CAPITOLO 22

 

22.04

Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi

 

dall'aggiunta di alcole

22.05

Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

22.07

Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

ex 22.08 (*)

Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da

ex 22.09 (*)

prodotti agricoli compresi nel presente allegato I, ad esclusione di acquaviti,

 

liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette

 

estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

ex 22.10 (*)

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

 

-1-

-2­

Numeri della

 

Nomenclatura

Denominazione dei prodotti

combinata

 

 

CAPITOLO 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali CAPITOLO 24

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco CAPITOLO 45

45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato

o polverizzato CAPITOLO 54

54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

CAPITOLO 57

57.01 Canapa (Cannabis sativa ) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Posizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU 7 del 30.1.1962, pag. 71/61).

 

ALLEGATO II

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

 

CUI SI APPLICA

 

LA PARTE III, TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE

 

-

Groenlandia

 

-

Nuova Caledonia e dipendenze

 

-

Polinesia francese

 

-

Terre australi ed antartiche francesi

 

-

Isole Wallis e Futuna

 

-

Mayotte

 

-

Saint Pierre e Miquelon

 

-

Aruba

 

-

Antille Olandesi:

 

 

-

Bonaire

 

 

-

Curaçao

 

 

-

Saba

 

 

-

Sint Eustatius

 

 

-

Sint Maarten

 

-

Anguilla

 

-

Isole Cayman

 

-

Isole Falkland

 

-

Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud

 

-

Montserrat

 

-

Pitcairn

 

-

Sant'Elena e dipendenze

 

-

Territori dell'Antartico britannico

 

 

- Territori britannici dell'Oceano indiano - Isole Turks e Caicos - Isole Vergini britanniche - Bermuda